polizze vita

Se la polizza taglia l’ Irpef. Dai contratti vita all’ invalidità: come orientarsi nella giungla degli sconti

Polizze vita, infortuni, malattia. Poi mutue e, da quest’ anno, “long term care” e Fondi sanitari integrativi. Sono gli strumenti per la previdenza e assistenza integrativa che in diversa misura godono di agevolazioni fiscali in sede di denuncia dei redditi. Vediamo nel dettaglio quali sono i risparmi che si possono ottenere. POLIZZE VITA E INFORTUNI – Per quelle stipulate entro il 2000 si mantengono, fino alla naturale scadenza, le vecchie regole che riconoscono una detrazione dall’ Irpef pari al 19% dei premi versati, con il limite di 1.291,14 euro annui. Se il contratto è stato sottoscritto dopo il primo gennaio 2001, le polizze che conservano la detraibilit… sono solo quelle che coprono il rischio morte o l’ invalidit… permanente di grado non inferiore al 5% o le “long term care”, che si stanno affacciando sul mercato italiano e garantiscono la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Attenti, però, alla franchigia sull’ invalidità. Facciamo l’ esempio di una nuova polizza contro gli infortuni, sottoscritta nel maggio 2001, che garantisce, con un premio annuo di 500 euro, 100.000 euro in caso di morte (premio di 100 euro), 150.000 euro in caso di invalidità permanente di grado non inferiore al 3% (premio di 180 euro), 50 euro in caso di inabilità temporanea (premio di 150 euro) e 10.000 euro per le spese mediche (premio di 70 euro). La sola parte di premio da portare in detrazione è quella del caso morte, pari a 100 euro. Infatti per il Fisco il premio relativo all’ invalidità permanente si detrae solo se è prevista una franchigia (una quota del grado di invalidità che non viene risarcita) di almeno il 5%. Se la franchigia è inferiore, niente agevolazioni in dichiarazione. POLIZZE SANITARIE – Sono quelle che danno diritto al rimborso delle spese mediche o al riconoscimento di un’ indennità giornaliera in caso di ricovero ospedaliero. I premi non sono detraibili dall’ Irpef perchè lo sono le spese mediche sostenute. MUTUO SOCCORSO – Agevolazioni fiscali sono invece previste per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, che erogano prestazioni nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o un aiuto alla famiglia nel caso di decesso del socio. La detrazione di imposta spetta nella misura del 19%, per un importo non superiore a 1.291,14 euro. FONDI SANITARI – I Fondi sanitari integrativi sono la novità del modello Unico, ma in questo caso la normativa fiscale ha giocato con troppo anticipo: infatti se dal 2001 sono deducibili i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro (due milioni), al lato pratico questi organismi non sono ancora operativi. In attesa dei decreti attuativi, dei Fondi sanitari integrativi non c’ è traccia nel panorama delle mutue in Italia. “Ci vuole un regolamento che individui l’ attività dei nuovi fondi – spiega Marta Nicolini, presidente della Fimiv (Federazione mutue volontarie) -. Le prestazioni sono raggruppabili in tre categorie: integrative a quelle fornite dal Servizio nazionale sia a livello di ticket che di pagamenti in libera attività infra-muraria, prestazioni non fornite dal Servizio, prestazioni socio-sanitarie per anziani”. PREVIDENZA INDIVIDUALE – I Pip – Piani di previdenza individuale (vedi servizio a fianco) – sono assimilati ai Fondi pensione. Il vantaggio fiscale di queste polizze nate nel 2001 consiste nella deduzione dal reddito imponibile del premio, per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo, con il massimo di 5.164,57 euro (10 milioni di lire). Paolo Golinucci

Golinucci Paolo

Pagina 12
(8 luglio 2002) – Corriere Economia

Rispondi