la clausola del patto di “gestione della lite”: per la Cassazione è nulla
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21220/2022) ha affermato la nullità della clausola del patto di gestione della lite in una polizza che assicurava la responsabilità di un professionista perché deroga in peggio alla disciplina dettata dall’art. 1917 terzo comma c.c. tenuto conto anche dell’art. 1932 del codice civile.
Il principio affermato da questa sentenza non ha provocato sostanziali modifiche alla prassi adottata dalle Compagnie che continuano ad offrire sul mercato polizze con la medesima clausola di stile in forza della quale l’assicurato che sia convenuto dal terzo danneggiato non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici che non siano designati dalle stesse Compagnie.
Eppure il ragionamento seguito dai giudici di legittimità è lineare e non si presta a censure e dovrebbe portare le Compagnie a fare alcune riflessioni sull’opportunità di modificare questa clausola in senso più favorevole agli assicurati.Ma qual è l’iter seguito dai giudici di legittimità per affermare questo principio?E come dovrebbero modificare questa clausola?La Cassazione richiama anzitutto l’art. 1917 terzo comma del codice civile secondo il quale le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico delle imprese assicuratrici.Viene poi precisato dalla Corte che questa disposizione non pone delle condizioni al diritto degli assicurati di ottenere il rimborso.La Corte rileva infine che in base all’art. 1932 primo comma del codice civile, la disciplina relativa al rimborso delle spese legali e tecniche sostenute dagli assicurati non può essere derogata se non in un senso più favorevole a questi ultimi.Fatta questa premessa, la Corte precisa che le spese legali e tecniche sostenute dagli assicurati sono sopportate nell’interesse comune (assicurato e assicuratore) e possono essere equiparate alle spese di salvataggio previste dall’art. 1914 del codice civile.In pratica, dunque, secondo la Corte, gli assicurati devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno e le spese legali / tecniche da loro sostenute per resistere all’azione del terzo danneggiato sono a carico dell’impresa assicuratrice come è stabilito dal codice civile per le spese di salvataggio.Tali spese, però, devono essere rimborsate dall’assicuratore a condizione che non siano state corrisposte avventatamente (art. 1914, secondo comma del codice civile).
Non devono essere cioè, superflue o eccessive.Il ragionamento lineare seguito dalla Cassazione giunge poi alla conclusione che la clausola del patto di gestione della lite utilizzata dalla Compagnia in quella polizza è nulla perché contraria alle disposizioni di legge sopra richiamate e la sentenza cassa la decisione della Corte di Appello di Milano che aveva invece compensato queste spese.Le Compagnie, come è stato rilevato sopra, nella maggioranza dei casi, non hanno modificato questa pattuizione ma, in conformità al principio affermato dalla sentenza in esame e da altre pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. del 23/2/2021 n. 4786) dovrebbero apportare cambiamenti alla clausola di stile presente nelle polizze rendendola più favorevole agli interesse degli assicurati. Ecco due esempi.Le Compagnie potrebbero offrire agli assicurati la possibilità di designare propri legali e tecnici di fiducia acquisendo preventivamente il consenso dell’assicuratore oppure la possibilità di affiancare ai legali e tecnici designati dalle Compagnie anche un legale o un tecnico di fiducia degli assicurati.Va detto che già oggi qualche Compagnia offre tali possibilità agli assicurati ma si tratta di prassi ancora isolate che dovrebbero invece essere molto più diffuse sul mercato. LE POLIZZE IN QUESTIONE.Nei contratti di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, sia per aziende che per professionisti, la copertura delle “spese legali”, sostenute dall’assicurato per avvocato e perito, per resistere alla richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, e’ un aspetto che va ben compreso dall’interessato,per ottenere la giusta tutela dal proprio assicuratore, e capire i limiti di questa copertura. Normalmente titolata “ Gestione delle vertenze – Spese Legali” , questa clausola ripete il disposto dell’art. 1917 comma 3 del codice civile quando si legge “ sono a carico della Società ( Impresa di Assicurazione) le spese sostenute dall’Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento, nel limite del 25% del massimale di polizza”. Le spese risarcibili sono quelle inerenti a fatti che sono coperti dalla polizza, mentre restano fuori da questa tutela quelle relative ad eventi occorsi prima del periodo di efficacia del contratto o a fatti esclusi dalla medesima polizza. Quindi è importante che l’Assicurato, prima di nominare un proprio legale per la difesa in giudizio, dia informazione all’Impresa di Assicurazione della richiesta di risarcimento e della citazione in giudizio, in modo da conoscere se la polizza è pienamente operativa. Superata questa fase , si concorda come difendere l’Assicurato e l’Impresa di Assicurazione deve “nominare” il legale prescelto. Di norma le Assicurazione hanno propri fiduciari che incaricano per la difesa dell’Assicurato, ma la sentenza della Cassazione n.3011/21 ribadisce che le spese da rimborsare sono quelle sostenute dall’Assicurato per il proprio legale. L’articolo del Codice Civile in questione e’ norma non derogabile se non in senso piu’ favorevole all’assicurato, pertanto le specifiche precisazioni contenute in polizza dove si dice che “ ..la Società ( Impresa Assicuratrice) non riconosce spese sostenute dall’assicurato per legali, tecnici o periti che non siano da essa designati”, non hanno carattere imperativo. Al lato pratico, se un’azienda o un libero professionista riceve una citazione per richiesta danni da parte di un Terzo, questi sono le varie opzioni che possono verificarsi con la propria polizza di Responsabilita’ Civile : A) la impresa di assicurazione conferma la operatività della polizza : viene concordata la difesa del legale da parte di avvocato fiduciario dell’impresa assicurativa, accettato dal Contraente/Assicurato, e le spese legali sono pagate dall’assicuratore; B)la impresa di assicurazione conferma la operatività della polizza , ma l’assicurato segnala il proprio legale di fiducia che concorda con l’Assicuratore l’importo delle spese legali da rimborsare. C) Se l’Assicuratore non accetta la designazione del legale di fiducia scelto dal Contraente: in questo caso l’assicurato si fa difendere dal proprio legale e “chiama in causa la propria impresa di assicurazione “: al termine del giudizio, se la sentenza e’ favorevole assicurato, e’ la controparte soccombente o la impresa assicuratrice che deve pagare le spese di resistenza. D) Caso piu’ controverso , dove la impresa di assicurazioni non conferma la operatività della polizza, ritenendolo un caso escluso: l’assicurato deve farsi difendere dal proprio legale e “chiama in causa la propria impresa di assicurazione “: al termine del giudizio, se il giudice riconosce l’operativita’ della polizza la impresa deve pagare le spese di resistenza come da art. 1917 c 3. CASI NON COPERTI DALLA CLAUSOLA “SPESE D RESISTENZA” : nelle polizze di Responsabilita’ Civile non sono mai coperte le spese legali riguardanti un “procedimento penale “ , perche’ la polizza di “Responsabilita’ Civile verso Terzi “ o di “Responsabilita’ Civile Professionale” , protegge l’assicurato dalle richieste danni in sede Civile e non da quelle Penali. E’ bene aver chiaro che se l’assicurato professionista, o il legale rappresentante dell’azienda, riceve un “avviso di garanzia” per un procedimento penale, non e’ la copertura delle “spese legali” della polizza di Responsabilita’ Civile che puo’ dare rimborso ai costi dell’avvocato scelto per la difesa, ma una polizza ad hoc denominata TUTELA LEGALE , dove possono essere incluse oltre alle controversie in materia Penale , anche quelle di diritto AMMINISTRATIVO o in materia contrattuale, come le controversie con dipendenti, fornitori, clienti quali ad esempio il mancato pagamento delle fatture ed il “recupero dei crediti”.
Paolo Golinucci Paolo Mariotti