I recenti eventi atmosferici, le calamita’ naturali, insieme alla crisi energetica e al lockdown ormai alle spalle per la pandemia da Covid, mettono sempre piu’ a rischio anche le attività delle aziende, costrette a fermi di produzione prolungati. Le assicurazioni possono offrire un “paracadute” contro la temporanea chiusura dell’azienda per Interruzione dell’Attività, rimborsando il mancato guadagno (utile), i salari dei dipendenti e gli altri costi fissiche l’azienda deve sostenere nel periodo di chiusura totale o parziale. La soluzione e’ la polizza conosciuta come BI (Business Interruption) o “Danni Indiretti – Margine di Contribuzione.
La copertura si attiva se il fermo dell’attività e’ la conseguenza di “danni materiali e diretti” a cose, determinati ad esempio da incendio, eventi atmosferici, con l’estensione a calamita’ naturali quali terremoto, alluvioni. Poche le soluzioni in Italia , che forniscono copertura per chiusura dell’attività aziendale determinata da “danni immateriali”, come ad esempio il lockdown per pandemia.Con uno sguardo al 2020 – dove l’ondata di contagi da Covid 19 aveva compromesso la salute di molte persone e la continuità aziendale di aziende, da quelle turistiche, della ristorazione , servizi o manifatturiere – possiamo “fotografare” quanto le assicurazioni nostrane garantiscano per l’interruzione d’attività per danni immateriali” ( anche detti “financial damages”).
Per le aziende : Seppur poco diffuse in Italia rispetto ad altri Paesi – come la Francia o il Regno Unito dove ci sono state piu’ di 370.000 sinistri per la “perdita di affari” di alberghi, ristoranti, attività commerciali, sale cinematografiche – esistono clausole di polizza a copertura della “Interruzione di Attivita’” , denominate anche “Perdita di Affari o Profitto “ . La clausola standard e’ pero’ a garanzia di perdite economiche dell’azienda , se conseguenti di un “danno materiale e diretto” – come ad esempio un incendio in un ristorante che provoca la chiusura dell’attività per 3 mesi : la garanzia scatta per rimborsare , bilanci alla mano, le perdite economiche per il periodo di forzata chiusura. Quella che serve per i casi come quelli determinati dalla chiusura per pandemia, e’ la clausola che copre le perdite economiche dell’azienda a causa di “danni immateriali” senza danneggiamenti al fabbricato o danni a cose. Cosi chi ha ottenuto risarcimenti, ha dovuto dimostrare la perdita di affari dovuta dalla chiusura anche temporanea dell’attività, imposta dall’Autorità per motivi sanitari.
Nell’emergenza che ha contraddistinto quel periodo, diversi sono stati i moniti dell’Autorita’ in materia assicurativa ,dall’italiana Ivass a quella europea EIOPA , affinche’ le imprese assicurative , trattassero al meglio gli assicurati che avevano avuto sinistri a causa del Covid-19. “Gli assicuratori sono incoraggiati a rimborsare i sinistri legittimi il piu’ rapidamente possibile nelle circostanze attuali. Cio’significa anche valutare e risolvere rapidamente eventuali controversie in materia di copertura ed esclusioni, tenendo conto degli interessi di tutti gli assicurati”, questo l’invito della Commissione Europea il 16 luglio 2020. Tra i casi di difesa degli assicurati svetta la “storica” sentenza dell’Alta Corte di Giustizia di Londra del 15/09/2020 , “test case” che vedeva di fronte FCA ( l’authority britannica per le assicurazioni e finanza ) in rappresentanza di 370.000 assicurati , a 8 imprese di assicurazione coinvolte direttamente e a 60 indirettamente. Il motivo del contendere era fare chiarezza – evitando migliaia di cause individuali – sul diritto al risarcimento degli assicurati – titolari di attività commerciali come ristoranti, alberghi, cinema, PMI – possessori di polizze con la clausola “BI – Business Interruption” (“interruzione attivita’ “) per la Perdita di Affari subita a causa della chiusura delle loro attività per il lockdown causato dal Covid-19. L’Alta Corte si e’ espressa a favore di FCA e degli assicurati sulla maggior parte dei casi, con risarcimenti per migliaia di assicurati interessati da mancati affari legati a Covid.
In Italia i casi di contestazione non sono stati collettivi come nel Regno Unito : tra i conosciuti ci sono quelli di una serie di alberghi turistici assicurati con ITAS assicurazioni : la compagnia trentina prevede nelle sue polizze una clausola “perdita di profitto” a tutela della perdita delle prenotazioni dell’albergo a causa di chiusura temporanea imposta dall’autorità per motivi sanitari. Quando la Regione Emilia Romagna, ha emanato l’11/04/2020 un’ordinanza che impediva agli alberghi turistici l’apertura a causa dei motivi sanitari legati al Covid, ITAS Assicurazioni ha costretto ad adire le vie legali diversi alberghi della riviera romagnola, nonostante una decina di analoghi hotel erano stati risarciti entro l’estate 2020, da altre imprese assicurative, con la medesima clausola “perdita profitto per chiusura imposta da motivi sanitari”. Il Tribunale di Forli’sorprendentemente, ha dato ragione a ITAS Assicurazioni, sostenendo che in Italia non c’era l’obbligo di chiusura per gli hotel, dimenticando che l’ordinanza della Regione Emilia Romagna parlava proprio di “obbligo di chiusura” per gli alberghi che non svolgevano attivita’ funzionale all’emergenza sanitaria ospitando medici , come le strutture solo turistiche.E’ cosi’ la tutela dell’assicurato deve scendere in campo una seconda volta avanti al Tribunale d’Appello, allungando i tempi per risolvere la controversia.
Paolo Golinucci Paolo Mariotti