Dall’8 settembre 2022 è in vigore il Regolamento IVASS (l’authority sulle Assicurazioni) n. 53 del 30 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/9/2022 n.209) in materia di utilizzo di soggetti esterni all’Istituto che, appositamente incaricati, svolgano attività di indagine di mystery shopping e cioè di verifica, a campione ed “in incognito”, delle modalità di vendita delle polizze assicurative, ai fini di tutela degli interessi della clientela.
Lo scopo di tale iniziativa è quello di intercettare in modo preventivo eventuali comportamenti scorretti e non trasparenti nell’offerta dei prodotti e servizi assicurativi rivolti al consumatore in funzione di orientare l’azione successiva di vigilanza. In attuazione delle previsioni dettate dal Codice al Consumo si rivolge ai consumatori rimanendo estranea all’applicazione del mystery shopping la distribuzione delle polizze collocate ad assicurati Aziende.
In buona sostanza, si tratta di uno strumento e di una metodologia conoscitiva e valutativa, a supporto dell’azione di vigilanza sulla condotta di imprese e intermediari assicurativi a garanzia del buon funzionamento del mercato.
Il Regolamento in commento disciplina le modalità per svolgere le attività di indagine di mystery shopping, nonché le caratteristiche e i compiti dei soggetti esterni all’IVASS con particolare accento circa i requisiti professionali e di indipendenza che l’incaricato deve possedere.
Questa iniziativa in incognito può coinvolgere principalmente i broker e altri distributori che intermediano mediante tecniche di comunicazione a distanza, attraverso un contatto a siti e piattaforme che promuovono e/o collocano prodotti assicurativi ; il Regolamento disciplina le attività di mystery shopping, volte alla protezione dei consumatori, di cui all’articolo 144-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). In particolare, sono regolate le modalità per lo svolgimento delle attività di indagine di mystery shopping, nonché i requisiti e i compiti dei soggetti esterni all’Istituto cui sia conferito l’incarico per l’esecuzione di tali attività.La definizione di “mystery shopping” specifica che tale attività ha ad oggetto i prodotti e servizi assicurativi “rivolti ai consumatori” in coerenza con le previsioni dettate dal Codice del Consumo. L’articolo 4 prevede la facoltà dell’Istituto di avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di mystery shopping, fermo restando che tali soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e del segreto d’ufficio.Le visite “in incognito”, riguarderanno non solo agenzie, banche e sportelli postali ma anche la vendita “on line” dei broker: “acquirenti misteriosi” infatti navigheranno su piattaforme e broker di distribuzione digitale.