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Consumatori meno bastonati

. Anche se il nostro Paese non ha recepito la direttiva comunitaria, ora si potra’ ricorrere al giudice. Per telefono, gas, luce, auto, banche… TITOLO: Consumatori meno bastonati Grazie a Bruxelles eliminate dai principali contratti 18 clausole capestro – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Contratti piu’ trasparenti e abolizione delle clausole capestro, rimangono un miraggio. La crisi di governo ha rinviato il recepimento nella nostra legislazione della direttiva comunitaria numero 13 del 1993 sulle clausole vessatorie. Addio legge, quindi. Ma una maggior tutela, a partire dal primo gennaio ‘ 95, e’ comunque assicurata: dato che il nostro Paese e’ inadempiente, cittadini e utenti possono rivolgersi al giudice e chiedere la diretta applicazione delle disposizioni decise a Bruxelles. Con alcuni limiti, pero’ . Non tutti gli assicurati, ad esempio, possono contestare l’ effetto di una clausola abusiva: la direttiva comunitaria si applica solo ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994. Per coloro che hanno chiuso l’ anno gia’ titolari di una polizza non resta che aspettare la prima scadenza per sostituirla con una nuova. Lacune. “La nostra legislazione non vieta le clausole vessatorie . spiega Paolo Martinello, responsabile del Servizio legale del Comitato difesa consumatori .. Gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, che risalgono al 1942, prevedono solo la doppia firma del contraente nei contratti per adesione, cioe’ sui moduli prestampati che si compilano per aprire un conto corrente, sottoscrivere una polizza, chiedere l’ allacciamento alla rete del gas, dell’ acqua, del telefono, ordinare l’ acquisto di beni come auto, elettrodomestici, mobili, o conferire un incarico, per esempio per la vendita di un immobile. Lungi dall’ essere una garanzia per il consumatore, la doppia sottoscrizione si rivela solo una formalita’ “. Abusive 18 clausole. La direttiva dell’ Unione europea considera abusive, e quindi nulle, 18 clausole capestro dei contratti standard, che pongono restrizioni esclusivamente a danno del contraente. Sono illegali, per esempio, le condizioni che impediscono al consumatore d’ impugnare il contratto o l’ obbligano a sottoporsi al giudizio di un arbitro che non e’ il giudice ordinario. Oppure le clausole che prevedono la proroga automatica del contratto o indennizzi sproporzionati in caso d’ inadempimento o, ancora, nessun indennizzo per recessione della controparte. Quanto alle responsabilita’ dell’ impresa dovute a ritardata consegna, difetti del prodotto o errori, la direttiva 13.93 obbliga agenzie di viaggi e tour operator a rispondere dei danni subiti dai clienti. Norme anticapestro. Anche le banche perdono il privilegio di stabilire limiti massimi al risarcimento dei valori rubati dalle cassette di sicurezza e non possono piu’ sottrarsi alle loro responsabilita’ se un assegno gia’ in cassa viene smarrito o se l’ impiegato dimentica di presentare all’ incasso una cambiale. Tirata d’ orecchi anche per le case automobilistiche: devono rispettare le date di consegna e determinare i prezzi alla prenotazione. Nel mirino delle associazioni dei consumatori ci sono gia’ 4 articoli del regolamento di servizio Telecom, la modulistica delle agenzie immobiliari, le polizze assicurative e in particolare quelle sanitarie, i contratti bancari e un’ infinita’ di limitazioni contenute nei contratti standard per la fornitura di gas, luce, acqua e di altri servizi, e nel trasporto aereo. Il Comitato difesa consumatori ha calcolato che un normale cittadino, col conto in banca e una copertura assicurativa Rc auto e verso terzi, titolare delle normali utenze domestiche, proprietario di un’ auto e di qualche elettrodomestico, utente delle Poste e delle Ferrovie e sporadicamente cliente di un’ agenzia di viaggi si sottopone, volente o nolente, a ben 700 clausole vessatorie. In regola. Avedisco, vendite dirette, Associazione Italiana Editori e Anipav (imprese promozione viaggi) hanno siglato accordi con associazioni dei consumatori e stanno adottando un “Contratto azzurro” ispirato alla trasparenza. Vanno segnalate le iniziative di Fiat, che col “Patto Sicuro” anticipa in parte la nuova normativa, e dell’ Ania, che alle compagnie assicurative consiglia di rinunciare alla facolta’ del recesso unilaterale nelle polizze sanitarie. Sollecitata dall’ Antitrust, l’ Abi, associazione delle banche, sta revisionando i contratti su conti correnti e servizi. Ma non basta. ————————- PUBBLICATO —————————— TITOLO: Dove arriva la trasparenza – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Facolta’ di recesso, modifiche unilaterali delle condizioni, responsabilita’ : ecco le principali clausole capestro. ASSICURAZIONI. Occhio all’ articolo 6 delle polizze sanitarie, se e’ prevista la facolta’ di recesso della compagnia in caso di sinistro, e alla clausola di rinnovo automatico della polizza non disdettata con largo anticipo. BANCHE. Molti i tranelli nascosti nelle clausole standardizzate. Eccone alcuni: facolta’ della banca di modificare unilateralmente le condizioni del conto corrente, tetto al rimborso in caso di furto dei valori custoditi nelle cassette, esclusione di responsabilita’ in caso di furto o smarrimento dei titoli di credito affidati all’ istituto. CONCESSIONARIE AUTO. Sotto tiro la ritardata consegna per “causa di forza maggiore” e quando il prezzo viene determinato alla consegna. CLINICHE. Abusiva la clausola che esclude la responsabilita’ per danni da parte di chi esegue l’ intervento terapeutico o estetico. COMPRAVENDITE IMMOBILIARI. Clausole che vincolano a versare la provvigione all’ agenzia anche se il venditore recede o l’ affare non va in porto. SCUOLE PER CORRISPONDENZA. Vincolo a pagare anche se le lezioni vengono sospese o l’ allievo si ritira prima dell’ inizio del corso. LUCE, ACQUA, GAS. Clausola che consente all’ ente erogatore di cedere il contratto a terzi o di sospendere il servizio senza adeguato preavviso. TELEFONO. Articoli 4, 10, 25 e 20 del Regolamento di servizio Telecom: prevedono risarcimenti irrisori per ritardi negli allacciamenti e nelle riparazioni e in caso di errata o mancata pubblicazione dell’ abbonato sulle guide. ————————- PUBBLICATO —————————— TITOLO: Sparisce il rinnovo automatico – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Vanno eliminate, secondo Bruxelles, anche le clausole di rinnovo automatico (tacita proroga) del contratto nel caso in cui la compagnia fissi la data della comunicazione della disdetta da parte del cliente con eccessivo anticipo rispetto alla scadenza della polizza. Nelle polizze sanitarie questo limite e’ ora in genere di 90 giorni. In futuro scendera’ a 30. Nel campo della Rc auto la compagnia non potra’ piu’ escludere il risarcimento se le riparazioni sono effettuate senza la preventiva autorizzazione. In caso di ritardo nell’ invio del perito l’ assicurazione dovra’ attenersi alle spese documentate dal danneggiato. ————————- PUBBLICATO —————————— TITOLO: Tranelli nelle polizze sanita’ ? Ecco come correre ai ripari – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Tra le numerose clausole delle polizze che potrebbero essere considerate abusive alla luce della direttiva comunitaria, Corriere Soldi ha preso in esame le piu’ importanti, segnalando anche le modifiche che alcune assicurazioni hanno gia’ apportato o inseriranno nei nuovi contratti. L’ indagine riguarda soprattutto le polizze sanitarie. Facolta’ di recesso. Quasi tutte le compagnie si riservano la facolta’ di sciogliere il contratto e “scaricare” l’ assicurato dopo ogni denuncia di sinistro. In pratica, una volta ricevuto l’ indennizzo, il cliente viene “licenziato” in tronco (nella tabella a fianco il comportamento rilevato dall’ Isvap, l’ istituto di controllo delle assicurazioni, delle principali compagnie che offrono polizze sanitarie) con poche possibilita’ di correre ai ripari perche’ in condizioni di salute precarie per l’ utente abbandonato e’ impossibile stipulare nuove polizze a piena copertura, in quanto le malattie preesistenti alla sottoscrizione sono escluse. Diversi sono i comportamenti seguiti dalle compagnie per adeguarsi: alcune societa’ escludono a priori di recedere dalla polizza in caso di sinistro, altre limitano l’ operativita’ di questa clausola a due anni dalla sottoscrizione, considerato come periodo di osservazione del grado di rischiosita’ del cliente. L’ Isvap, infatti, ha considerato ammissibile questa clausola nei contratti pluriennali, nei quali il premio viene determinato per l’ intera durata sull’ eta’ degli assicurati al momento della sottoscrizione della polizza. Per contro agli utenti non e’ mai riconosciuta la facolta’ di recesso. Le compagnie, per non essere colpite della direttiva, potrebbero modificare questa clausola riconoscendo il diritto di recesso anche agli assicurati. Secondo Aurelio Candian, della Bocconi, e di Marino Bin, dell’ Universita’ di Torino, la concessione agli assicurati di tale falcolta’ pero’ non sara’ sufficiente a rendere legittima la clausola. Occhio all’ arbitro. Nelle polizze sanitarie e infortuni e’ previsto, in caso di disaccordo sulla valutazione dei danni subiti dagli assicurati, il deferimento obbligatorio della controversia a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o dall’ Ordine dei medici, che dovra’ accertare chi ha ragione. Secondo il legislatore comunitario e’ una clausola abusiva perche’ sopprime il diritto dei consumatori a esercitare l’ azione legale obbligandoli a ricorrere a un arbitrato non disciplinato dalla legge. Qualche compagnia recentemente ha modificato la clausola stabilendo che gli assicurati, in caso di disaccordo sulla valutazione dei danni, potranno rivolgersi, oltre che al giudice ordinario, anche al collegio arbitrale. Diverse compagnie, poi, hanno stabilito che la sede del collegio arbitrale potra’ essere nel luogo di residenza dell’ assicurato e non presso la compagnia stessa. L’ onere della prova. Nelle polizze capita di trovare clausole che addossano agli assicurati il compito di provare fatti che, per legge, sarebbe invece dovere della compagnia dimostrare. Secondo il legislatore comunitario tali clausole vanno escluse dai contratti. Come difendersi. Dal primo gennaio i consumatori che hanno stipulato un nuovo contratto che contiene una clausola vessatoria, possono chiedere al giudice (Tribunale o pretore o giudice conciliatore a seconda del valore della causa), l’ accertamento del carattere abusivo di tale clausola. La richiesta per rendere inefficace la clausola puo’ essere fatta direttamente dai consumatori oppure opponendosi a una pretesa dell’ impresa. Sara’ necessario invece aspettare la legge che recepira’ la direttiva perche’ sia possibile da parte delle associazioni dei consumatori un’ azione legale per l’ accertamento del carattere abusivo di clausole contrattuali.

Lucchini Ermanno, Golinucci Paolo, Mariotti Paolo

Pagina 21
(7 gennaio 1995) – Corriere della Sera

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