Assicurazione condominio: è obbligatoria?
Molte sono le compagnie assicurative che propongono delle polizze per assicurare interi condomini ed offrono adeguate coperture contro molti rischi: perdite d’acqua, distacco accidentale di intonaco dai balconi esterni, responsabilità civile. Quali sono i motivi per usufruirne? Chi lo contrae? È importante chiarire subito che non esiste alcun obbligo di legge e la stipula di una assicurazione per il condominio è appannaggio dell’assemblea condominiale, che deve conferire un esplicito mandato all’amministratore in carica; tuttavia quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere una polizza qualora ciò sia previsto espressamente dal Regolamento dello stabile amministrato, anche senza una precisa deliba assembleare.
Un investimento su misura per la serenità di tutto il condominio
Assicurare il condominio è una precisa scelta di autotutela di chi lo vive quotidianamente, per proteggere l’intero immobile, le parti comuni e, se previste, le singole unità abitative da danni causati da fattori esterni, ma anche coprire totalmente o parzialmente in caso di sinistri che l’edificio potrebbe arrecare a persone e cose. La copertura essenziale prevede, solitamente, scoppio, incendio e responsabilità civile, estensibile anche a terzi e prestatori di lavoro. Si pensi alla rottura della tubatura di un impianto idraulico ed alle conseguenze che una perdita d’acqua può arrecare allo stabile, e non solo. La casistica è molto varia: la caduta accidentale di un pezzo di cornicione, il guasto di pannelli termici o fotovoltaici dovuto ad un evento calamitoso, una fuga di gas: per ciascun rischio è possibile scegliere una specifica copertura e personalizzare così la propria assicurazione.
Assicurazione condominio: una formula di risparmio
La stipula di una polizza condominio è una occasione di risparmio non indifferente, in quanto, a fronte della assicurazione di ogni singola unità abitativa, permette all’intero complesso di risparmiare: il premio, calcolato in base alle dimensioni, alla data di costruzione dell’immobile, allo stato manutentivo, alla ubicazione, al numero di appartamenti, alla presenza o meno del giardino, viene suddiviso per ciascun condomino secondo le quote millesimali di proprietà.