Arriva lo scudo obbligatorio per i professionisti che sbagliano. Dopo un primo slittamento di un anno, il 13 agosto dovrebbe scattare la polizza obbligatoria sulla responsabilità civile dei liberi professionisti, che copre i danni procurati a terzi durante l’attività.
Tempi stretti
Il condizionale è d’obbligo, perché si parla con insistenza di un ulteriore rinvio al 31 dicembre prossimo. In ogni caso bisogna cominciare a fare i conti con questa copertura, che è piuttosto complessa. L’obbligo riguarda oltre 1,8 milioni d’iscritti a ventotto ordini professionali, suddivisi in tre aree: economico-giuridica; tecnica; socio-sanitaria. Ed è proprio quest’ultima che, soprattutto per alcune specialità mediche, presenta un’impennata delle richieste di risarcimento e, in parallelo, la difficoltà a trovare una copertura assicurativa, se non a prezzi elevatissimi.
Per le altre categorie l’offerta si sta ampliando e presenta forti differenze fra i vari prodotti. E’ lo scenario che emerge da una comparazione, realizzata da Iridia, sulle polizze di rc professionale per le attività delle aree legale e tecnica. «All’iniziativa aderiscono associazioni d’intermediari come Aiba per i broker e Uea per gli agenti —, spiega Massimo Michaud, promotore e presidente del Comitato tecnico-scientifico di Iridia — e poi docenti universitari e una società di consulenza come Iama. Gli obiettivi sono diffondere fra i consumatori la consapevolezza delle prestazioni e l’informazione sulle caratteristiche delle polizze danni non auto, offrire un supporto alle capacità di consulenza degli intermediari e promuovere l’innovazione e valorizzare la qualità del settore, che presenta un forte potenziale di sviluppo».
Orientamento
L’offerta delle coperture di rc professionale è piuttosto articolata. Se tutte le polizze si basano sulla formula all risk (in base a cui è compreso tutto quello che non è espressamente escluso), quelle delle compagnie nazionali prevedono condizioni specifiche per le singole attività. Tutte adottano il sistema claim made, in base a cui sono incluse le richieste di risarcimento denunciate nel periodo di validità del contratto, indipendentemente da quando è avvenuto il fatto che le ha originate. La maggior parte delle compagnie offre risarcimenti massimi fra 1,5 e 3 miliardi di euro; pochissime prevedono massimali superiori a 5 miliardi di euro, e solo per le professioni tecniche.
Un altro punto molto delicato riguarda la definizione di sinistro: non sempre sono considerati tali gli avvisi per procedimenti civili, penali o amministrativi, le diffide o le richieste verbali, cioè la minaccia di richiedere i danni.
«I prodotti sono molto differenti per prezzo e ampiezza delle coperture, soprattutto per quelli dedicati alle professioni tecniche — sostiene Michaud —. Fra le due variabili non vi è correlazione: non è assolutamente detto, cioè, che le polizze che costano di più siano anche quelle che offrono la maggiore protezione. Le differenze sono dovute alla presenza o meno di esclusioni e limitazioni, come franchigie e scoperti, cioè quote di danno che in caso di sinistri rimangono a carico dell’assicurato. I testi sono difficili da comprendere e manca una componente di servizio, per esempio l’abbinamento con la copertura che rimborsa le spese legali».
Un ruolo importante è giocato dalle convenzioni con gli ordini professionali. «Si dividono in due categorie — dice Michaud — da un lato quelle che offrono una copertura di base, come quella sottoscritta dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dall’altro quelle molto complete, come quella di Inarcassa per gli ingegneri».
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Corriere della Sera – Corriere Economia – Lunedi’ 1 luglio 2013