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ASSICURAZIONI PER PROFESSIONISTI – Protezione a tutto campo

A differenza dell’Rc auto, dove esiste un «testo base» di riferimento, per la copertura obbligatoria di responsabilità civile, i professionisti interessati devono prendere dimestichezza con clausole contrattuali fondamentali che, se non ben comprese, rischiano di rendere inutilizzabile il paracadute in caso di danni provocati ai clienti.
            Tutela

  • Tutti i contratti di responsabilità civile professionale prevedono la formula «claim made». In genere le polizze Rc auto tutelano l’assicurato per un fatto accaduto quando la copertura era in vigore, anche se la richiesta di risarcimento avviene quando il contratto non c’è più. La «claim made» restringe e di molto la copertura. Il professionista è coperto solo se la richiesta danni avviene durante il periodo di efficacia della copertura. È una limitazione non da poco se

    pensiamo che una richiesta danni può arrivare entro 10 anni dal fatto dannoso.
    Inoltre per avere un’adeguata copertura è bene stipulare, pagando un premio aggiuntivo, polizze che accettano come denuncia di sinistro non solo la «richiesta di risarcimento», ma anche la «circostanza», ossia qualsiasi atto o fatto di cui l’assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dar luogo a future richieste di indennizzo, come la ricezione di un «avviso di garanzia», o contestazioni verbali da terze parti.
    Periodo
    Per garantirsi dai danni commessi prima della stipula della polizza, ma non noti al professionista, il contratto deve avere una garanzia chiamata «pregressa» o di «retroattività». Se si è iniziata l’attività il primo gennaio 2007 e nel 2012 si stipula per la prima volta un’assicurazione professionale (oppure si sostituisce con un’altra compagnia quella acquistata in precedenza), bisogna acquistare una polizza che abbia almeno cinque anni di retroattività; in caso contrario si rischia di rimanere senza copertura, anche se si è pagato il premio alla compagnia. Se invece il professionista sta per terminarel’attività, è opportuno sottoscrivere la garanzia postuma o di ultrattività.

    PAOLO GOLINUCCI – Corriere della Sera – Corriere Economia -Lunedi’ 1 luglio 2013

  • corriereeconomia

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