Per non comprimere la concorrenza non basta esentare le Compagnie di Assicurazione dall’obbligo di contrattare con gli Ordini : e’ altresi’ necessario che gli Ordini non promuovano solo la loro polizza-convenzione in esclusiva , come l’unica adeguata e conveniente alle esigenze degli iscritti, ma comunichino agli iscritti che la polizza è obbligatoria ma il libero professionista puo’ scegliere tra piu’ offerte .Ideale sarebbe che ogni Ordine fissasse delle “Linee Guida” minime che la polizza dovrebbe avere per essere adeguata ed il libero professionista puo’ completare autonomamente la sua ricerca per la sottoscrizione della polizza.
Articolo del 14/08/2012 – IL SOLE 24 ORE
Le compagnie dì assicurazione non avranno l’obbligo di contrattare con gli Ordini professionali, i collegi o con gli enti previdenziali privatizzati. Le organizzazioni rappresentative degli oltre 1,1 milioni di professionisti tenuti alla copertura dei rischi di attività prevista dal Dpr di riforma delle professioni – nei 12 mesi di moratoria dovranno cercare partner disponibili a scommettere sulla redditività delle polizze, ma senza poter contare sull’obbligatorietà a contrarre in capo alle compagnie.
Nonostante le sollecitazioni di diversi Ordini sul punto e anche delle stesse Commissioni parlamentari, preoccupate di introdurre una convergenza “necessaria” nelle trattative – la scelta di lasciare libere da vincoli le imprese di assicurazione è stata consapevole e ponderata da parte del legislatore. A giudizio del quale il tema è fuori dalla delega legislativa ma soprattutto, se preso in considerazione, «comporterebbe una deroga ai principi di libertà di iniziativa economica» tutelati dalla Costituzione e in quanto tali inderogabili.
Come proteggere allora la posizione contrattuale – in teoria svantaggiata di Ordini e Consigli a cui la legge rimette il compito di stipulare convenzioni collettive per gli iscritti? Secondo il ministero basterà la vigilanza del Garante per la concorrenza, chiamato a sanzionare eventuali pratiche di cartello distorsive del funzionamento del mercato. Tutto da verificare se questa garanzia basterà, nei prossimi 12 mesi, per trovare un punto di convergenza tra domanda di assicurazione (obbligatoria) e offerta (libera), soprattutto nelle professioni più drammaticamente esposte al rischio di pesanti contenziosi giudiziari, a partire da quelle sanitarie.
L’obbligo di assicurazione introdotto dal Dpr professioni non considera infatti alcuna distinzione tra le attività da assicurare, escludendo dalla copertura obbligatoria solo quelle che non prevedono l’«instaurazione di un rapporto diretto con il cliente». Una formula, questa, che tiene ai margini delle polizze in prima battuta i giornalisti (che sul punto hanno messo in campo un intenso pressing sul ministero) e più in generale tutti i professionisti che svolgono il loro lavoro nella forma di rapporto dipendente.
Per tutti gli altri l’obbligo di assicurazione scatterà tra un anno esatto ( il giorno dipenderà dalla pubblicazione del Dpr sulla «Gazzetta Ufficiale», atteso in questi giorni) e dovrà riguardare «l’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente»; cliente che dovrà essere poi informato, al momento dell’assunzione dell’incarico, degli estremi della polizza, del massimale e di ogni variazione successiva.
A oggi sono una minoranza gli Ordini che hanno già attivato convenzioni con compagnie di assicurazione, quantomeno a livello nazionale.
A parte i notai, che con la copertura della responsabilità civile familiarizzano ormai da 15 anni, e da sei anni l’hanno resa obbligatoria – polizza collettiva stipulata dal Consiglio nazionale tramite un bando europeo e valida per tutti gli iscritti – spiccano i commercialisti (coperti dai rischi, con condizioni agevolate, dal marzo 2010), i consulenti del lavoro (accordo appena stipulato) e gli avvocati, tramite Cassa forense (convenzione del 2002) e Oua.
Altri Ordini stanno accelerando le trattative o le proposte a contrarre, come gli architetti, gli ingegneri – che stanno predisponendo le linee guida – e i periti agrari.
La proroga di un anno per l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione dovrà bastare a tutte le altre organizzazioni professionali per disegnare gli scenari di tutela del rischio versi la clientela, ma soprattutto verso se stessi.
Autore: Alessandro Galimberti – Il Sole 24 Ore 14/08/2012