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Repressione delle frodi – art. 30 D.L. n.1 24/01/2012

Il 3 febbraio scorso presso la Commissione 10° del Senato della Repubblica c’è stata l’audizione dei Presidenti di ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ) Giancarlo Giannini, di ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) Aldo Minucci, di SNA (Sindacato Nazionale agenti di assicurazione) Claudio Demozzi  nell’ambito della Indagine conoscitiva del Senato sul disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24/01/2012). Di seguito sono riportati i commenti agli articoli del Decreto che riguardano il mercato assicurativo con le richieste di emendamenti proposte dalle parti in campo, prima della conversione in legge.
Il Presidente di AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazione) Francesco Paparella, ha segnalato con lettera al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio  Prof. Antonio Catricalà l’importanza di eliminare il vincolo di durata pluriennale delle polizze assicurative, per rendere piu’ competitivo il mercato  e realizzare effettivamente la libera circolazione dei servizi assicurativi, con l’inserimento nella normativa di questa formulazione : “in caso di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.

Articolo 30
(Repressione delle frodi)
Il comma 1 valorizza un profilo informativo che l’ISVAP ha più volte giudicato determinante, per fronteggiare il problema delle frodi nel settore RC auto: spetta a ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, raccogliere informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. In base alla norma, tali informazioni andranno ora trasmesse all’ISVAP, con cadenza annuale, sotto forma di relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’ISVAP stesso il quale – anche sulla base dei predetti elementi informativi – eserciterà i propri poteri di vigilanza, al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
Il comma 2 raccoglie soluzioni prefigurate all’articolo 5 del disegno di legge Atto Senato n. 2809: l’obbligo delle imprese di assicurazione – di rendere pubblica una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta – ricalca infatti il sistema di valutazione sull’impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi ivi previsto.

ISVAP

“L’Autorità esprime particolare apprezzamento per il complesso di norme volte a favorire la prevenzione e il contrasto di fenomeni fraudolenti nel ramo r.c. auto, che costituivano uno dei punti essenziali della Segnalazione.
In particolare, ci si riferisce all’introduzione di un obbligo per le imprese operanti nel ramo r.c. auto di trasmettere all’ISVAP una relazione annuale, predisposta secondo un modello dalla stessa stabilito con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, contenente informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché sulle misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti.
Le imprese sono inoltre tenute a indicare in bilancio e a pubblicare sui propri siti internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente alla attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Tali disposizioni rappresentano un importante supporto legislativo alla normativa regolamentare e agli interventi effettuati dall’Autorità sulle imprese per indurle a migliorare in modo significativo l’organizzazione della liquidazione dei sinistri, combattere efficacemente le frodi e risarcire in modo equo e sollecito i consumatori; un miglioramento che, si ricorda, è un presupposto essenziale per ottenere la riduzione delle tariffe agendo sul “rubinetto di uscita” del ramo r.c.auto piuttosto che su quello di “entrata”, estremamente più facile ma che si scarica interamente sulle spalle dei consumatori.
L’Autorità ha già avviato i lavori per la predisposizione del regolamento attuativo così da consentire quanto prima la piena operatività della norma.”

SNA
Norma tecnicamente ineccepibile, ma senza una specifica sanzione in caso di inadempienza, se non quella derivante dal generale potere di controllo Isvap.

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