Il 3 febbraio scorso presso la Commissione 10° del Senato della Repubblica c’è stata l’audizione dei Presidenti di ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ) Giancarlo Giannini, di ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) Aldo Minucci, di SNA (Sindacato Nazionale agenti di assicurazione) Claudio Demozzi nell’ambito della Indagine conoscitiva del Senato sul disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24/01/2012). Di seguito sono riportati i commenti agli articoli del Decreto che riguardano il mercato assicurativo con le richieste di emendamenti proposte dalle parti in campo, prima della conversione in legge.
Il Presidente di AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazione) Francesco Paparella, ha segnalato con lettera al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Prof. Antonio Catricalà l’importanza di eliminare il vincolo di durata pluriennale delle polizze assicurative, per rendere piu’ competitivo il mercato e realizzare effettivamente la libera circolazione dei servizi assicurativi, con l’inserimento nella normativa di questa formulazione : “in caso di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.
Articolo 34
(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)
La disposizione è finalizzata ad assicurare la concorrenza fra le imprese assicuratrici imponendo ai distributori l’obbligo di offrire prodotti e servizi assicurativi di più compagnie (c.d. plurimandato): il comma 1, in particolare, dichiara che gli intermediari sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.
Per il comma 2, il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità, ma essa è rilevabile solo a favore dell’assicurato. Il comma 3, infine, sanziona il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 con l’irrogazione da parte dell’ISVAP – a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido – in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
ISVAP – disposizione condivisibile, vanno verificati alcuni profili circa la parità di trattamento rispetto alle imprese che operano in via diretta (telefonica,web,ecc.), di proporzione della sanzione, e di trasparenza del servizio, in quanto la disciplina sulla intermediazione assicurativa richiede all’intermediario di indicare con chiarezza al consumatore se, in virtù di un obbligo contrattuale, egli sia tenuto ad offrire prodotti di una sola impresa di assicurazione o di più imprese ovvero se fornisca consulenze imparziali basate una vasta gamma di imprese e prodotti.
“La disposizione, che mira ad aumentare la concorrenza nel settore della r.c.auto, è condivisibile nei suoi obiettivi.
La sua pratica applicazione in questi primi giorni ha però mostrato alcuni profili che necessitano di attenta valutazione, in termini di coerenza della disposizione rispetto alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di intermediazione, di parità di trattamento rispetto alle imprese che operano in via diretta (telefoniche, web, ecc.) e di proporzione della sanzione.
Sotto il profilo della coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, occorre considerare che la disciplina sulla intermediazione assicurativa richiede all’intermediario di indicare con chiarezza al consumatore se, in virtù di un obbligo contrattuale, egli sia tenuto ad offrire prodotti di una sola impresa di assicurazione o di più imprese ovvero se fornisca consulenze imparziali basate una vasta gamma di imprese e prodotti. In tale contesto, in particolare per gli intermediari legati da accordi di esclusiva, la presentazione dei tre preventivi di imprese concorrenti rischia di introdurre elementi di non chiarezza rispetto alla natura dell’attività svolta e rappresentata al consumatore.
L’ISVAP ha proposto ufficialmente ieri alle associazioni di categoria di aprire un tavolo di confronto per valutare le concrete modalità applicative della norma ed eventualmente proporre interventi correttivi in sede di conversione in legge del decreto.”
SNA – Richiede che si applichi di fatto il “plurimandato” e ciascun agente di assicurazione possa offrire al cliente 3 preventivi di imprese di assicurazione che di fatto l’intermediario rappresenti -attraverso l’acquisizione automatica di nuovi mandati – o attraverso la collaborazione con agenti di altre imprese assicurative – la cosiddetta collaborazione tra iscritti alla sezione A del RUI , ora vietata. Nel rispetto del vincolo di offrire tramite intermediario qualificato l’offerta di almeno 3 polizze RC Auto, deve essere fatto divieto alle imprese di assicurazione di intrattenere rapporti diretti con assicurati per la promozione od il collocamento di prodotti o servizi assicurativi. Si chiede ad Isvap la creazione di uno standard minimo delle condizioni rc auto per agevolare la comparazione. Da emendare il comma 3 relativo alla sanzione da 50.000 a 100.000 euro, perhè ritenuto sproporzionato ai redditi degli intermediari.
“art 34. 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo Responsabilità Civile Veicoli Terrestri e Natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo Corpo Veicoli Terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente,in modo corretto,trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse imprese assicurative da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.Le imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che , per adempiere all’obbligo previsto dal presente comma, ne facciano richiesta, purche’ in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. L’intermediario puo’ assolvere all’obbligo di cui sopra anche attraverso l’offerta di polizze intermediate per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto presso l’Isvap). Alla fine del comma 2 dell’art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (“codice delle assicurazioni private”) è aggiunto :”ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti”. L’Isvap predispone, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, uno “standard minimo” delle condizioni di assicurazione rc auto obbligatorie”.
AIBA – Ritiene che la norma non sia applicabile ai broker sulla scorta delle seguenti considerazioni di natura letterale: (i) la norma utilizza l’espressione “intermediari che distribuiscono” e, come noto, l’Isvap ha chiarito in più occasioni che il broker non è compreso nella rete distributiva dell’impresa;(ii) la sanzione amministrativa pecuniaria disposta per il mancato adempimento dell’obbligo informativo è inflitta esclusivamente all’agente e all’impresa preponente. In aggiunta, la ratio della norma è di assicurare una maggiore concorrenza tra le imprese di assicurazioni, favorendo la ricerca della copertura tra una pluralità di proposte assicurative. Il broker per definizione è l’unico intermediario che ricerca per il suo cliente le coperture più adeguate e competitive, ottemperando già alle finalità della norma senza la necessità di imporre ulteriori adempimenti in capo a colui che non rappresenta alcuna impresa di assicurazione.
ANIA – In Italia le offerte di RC Auto sono variegate, anche tramite internet per le diverse esigenze di prezzo e servizio dei consumatori : quello che la norma impone costnge a costi amministrativi che non si traduce di certo in un beneficio per il consumatore. L’associazione delle imprese di assicurazione chiede almeno una dilazione dei termini di adeguamento , almeno tre o 4 mesi, come la riduzione della sanzione di cui al comma 3, troppo sproporzionata. Per una efficace riduzione dei costi della RC Auto consiglia di intervenire sul risarcimento dei danni alla persona, che sono piu’ che doppi rispetto all’Europa ( frequenza sinistri con lesioni in Italia media del 23% contro il 10% in Europa):occorrerebbe prevedere che il danno alla persona per lesioni di lieve, venga risarcito solo a seguito di riscontro medico legale che accerti visivamente o strumentalmente l’esistenza della lesione .In piu’ si chiede di emanare la tabella per la valutazione economica dei danni gravi alla persona
“In Italia l’offerta r.c. auto è variegata e capace di adattarsi alle diverse esigenze: quelle, ad esempio, di chi preferisce Internet o quelle di coloro che vogliono un servizio più personalizzato con l’assistenza di un intermediario.
La norma impone un costo amministrativo in capo alla distribuzione, nella convinzione che tale costo sia inferiore al beneficio di maggiore trasparenza e informazione per il cliente. Non è facile valutare se ciò sia vero, soprattutto per la difficoltà di quantificare i benefici.
Da parte nostra, posso assicurare che le compagnie sono impegnate a ridurre al minimo il costo sopportato dalla distribuzione, attraverso la predisposizione di prassi operative efficienti.
Non possiamo però sottacere che serve un congruo termine di adeguamento, tra quattro e sei mesi, necessario per intervenire su realtà e processi aziendali complessi.
Inoltre, va rilevato che la sanzione per il mancato adempimento agli obblighi di confronto tariffario è elevatissima (da 50.000 a 100.000 euro). Si deve ricordare che l’agenzia è quasi sempre una piccola impresa; due disattenzioni di un addetto di agenzia potrebbero mettere a repentaglio il ricavato di un anno di lavoro dell’impresa. Ci sembra che tale sanzione sia abnorme e non proporzionata e che vada perciò ridotta drasticamente.
Per una riduzione più significativa dei prezzi, occorrerebbe però incidere in maniera più decisa sul costo dei risarcimenti, allineando le norme e le prassi di liquidazione in Italia a quelle degli altri paesi europei.
La principale causa degli elevati costi dell’assicurazione r.c. auto in Italia è infatti l’anomala diffusione di lesioni lievissime alla persona che il sistema assicurativo è costretto a risarcire in base ad una legislazione e a prassi valutative medico-legali e giudiziarie che alterano la reale portata del fenomeno.
In Italia l’incidenza dei danni alla persona derivanti da sinistri stradali risarciti dalle imprese di assicurazione è abnorme, se confrontata con le realtà di altri paesi: il 23% dei sinistri presentano almeno un danno alla persona, con punte in alcune aree del Paese di oltre il 40%. In Europa la media è del 10%. A titolo d’esempio, mentre in Francia i feriti risarciti dalle imprese di assicurazione in un anno sono all’incirca 200 mila, in Italia ammontano a oltre 1 milione.
Questa differenza abissale dipende dal diverso apprezzamento delle lesioni lievissime, che in altri paesi vengono riconosciute solo a seguito di accertamenti strumentalmente assistiti. In Italia, anche a causa della normativa vigente (la tabella medico legale di attuazione dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni) che consente di chiedere e ottenere un risarcimento anche solo riferendo un dolore patito, le lesioni invisibili e non strumentalmente accertate risarcite sono circa 500.000 all’anno.
Per arginare questa prassi speculativa che genera costi impropri nel sistema r.c. auto e che si riverbera pesantemente sui prezzi pagati dai cittadini per l’acquisto della polizza obbligatoria occorrerebbe prevedere che il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, venga risarcito solo a seguito di riscontro medico legale che accerti visivamente o strumentalmente l’esistenza della lesione.
Si dovrebbe poi emanare la tabella per la valutazione economica dei danni gravi alla persona prevista ormai sei anni fa dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni e sulla quale il Governo ha di recente ricevuto il parere del Consiglio di Stato.
Con queste due interventi il prezzo della r.c. auto potrebbe scendere in misura significativa.”
Assurdo, non si può obbligare al plurimandato nessuno. Il cliente può girare da se con le proprie gambe tra le varie agenzie della sua città (o meglio rivolgersi al broker) e l’intermediario che si affaccia a questa professione deve essere libero di scegliere di farlo da mono o plurimandatario.
Questo intervento e le sue sanzioni costituiscono un atto soppressivo nei confronti di una libera professione.
Chi sceglie di lavorare per una sola compagnia non fa nulla di sbagliato
da meritarsi da 50 a 100.000 euro di sanzione.
Sono sorpreso dalle menti che hanno originato quanto sopra per l’incapacità di vedere e di incanalare le energie verso la vera sorgente del problema.
L’ANIA ha centrato perfettamente il quadro della situazione e si è dimostrata
altamente razionale ed attendibile. Il discorso dell’ANIA tocca molti aspetti tra cui quelli che contano. Sono rincuorato dell’esistenza di questo gruppo.