Il 3 febbraio scorso presso la Commissione 10° del Senato della Repubblica c’è stata l’audizione dei Presidenti di ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ) Giancarlo Giannini, di ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) Aldo Minucci, di SNA (Sindacato Nazionale agenti di assicurazione) Claudio Demozzi nell’ambito della Indagine conoscitiva del Senato sul disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24/01/2012). Di seguito sono riportati i commenti agli articoli del Decreto che riguardano il mercato assicurativo con le richieste di emendamenti proposte dalle parti in campo, prima della conversione in legge.
Il Presidente di AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazione) Francesco Paparella, ha segnalato con lettera al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Prof. Antonio Catricalà l’importanza di eliminare il vincolo di durata pluriennale delle polizze assicurative, per rendere piu’ competitivo il mercato e realizzare effettivamente la libera circolazione dei servizi assicurativi, con l’inserimento nella normativa di questa formulazione : “in caso di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.
Articolo 29
(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)
Il comma 1 dispone che, nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di RC auto, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.
Invece, il comma 2 dispone che, in alternativa ai risarcimenti per equivalente, sia facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.
ISVAP – metti n luce il principio dell’integrale risarcimento del danno stabilito dal Codice Civile quale fondamento delle assicurazioni di responsabilità extracontrattuale.Meccanismi di risarcimento in forma specifica possono pertanto operare solo se il consumatore abbia contrattualmente acconsentito a rinunciare al risarcimento pecuniario ricavandone in cambio un beneficio in termini di riduzione del premio.
“L’art. 29, comma 1, intervenendo sul sistema del risarcimento diretto, introduce nuovi criteri per il funzionamento del sistema, tesi ad incentivare l’efficienza produttiva delle imprese ed in particolare il controllo dei costi dei risarcimenti e l’attività di individuazione delle frodi.
E’ una disposizione efficace, che potrà contribuire a ripristinare le condizioni necessarie per il pieno esplicarsi degli effetti positivi attesi dal sistema.
Ad alcuni immediati benefici prodotti dal sistema sul piano della riduzione dei tempi medi di liquidazione dei sinistri non è infatti corrisposta, in questi anni, una adeguata riduzione del costo medio dei sinistri, né, per tale via, una riduzione dei premi r.c. auto a favore dei consumatori.
La necessità di interventi correttivi sul funzionamento operativo del sistema è stata in diverse occasioni sostenuta dall’ISVAP; la norma contenuta nel decreto liberalizzazioni offre una prima risposta a queste esigenze.
Essa richiede un’immediata applicazione; in tal senso l’ISVAP ha chiesto nei giorni scorsi al Ministero dello Sviluppo Economico di procedere alla rapida convocazione del Comitato tecnico presso lo stesso istituito, in cui siede anche l’Autorità, per dare piena e pronta attuazione alla norma.
Il comma 2 prevede la facoltà per le imprese di offrire il risarcimento in forma specifica dei danni alle cose in alternativa al risarcimento pecuniario. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da una garanzia dell’impresa di due anni sulle riparazioni effettuate, il risarcimento pecuniario è ridotto del 30%.
In generale, meccanismi di risarcimento in forma specifica possono contribuire a recuperi di efficienza e riduzione dei costi. La riparazione diretta dei veicoli da parte delle imprese attraverso officine convenzionate o partecipate offre maggiori possibilità di controllo sui costi delle riparazioni, con conseguente effetto indotto sulla riduzione dei premi r.c.auto.
Va tuttavia tenuto presente il principio dell’integrale risarcimento del danno stabilito dal Codice Civile quale fondamento delle assicurazioni di responsabilità extracontrattuale.
Meccanismi di risarcimento in forma specifica possono pertanto operare solo se il consumatore abbia contrattualmente acconsentito a rinunciare al risarcimento pecuniario ricavandone in cambio un beneficio in termini di riduzione del premio.
Tale meccanismo, per cui alla prestazione in forma specifica deve conseguire uno sconto sul premio di tariffa, è infatti già previsto per il risarcimento diretto dall’art. 14 del DPR 254/2006.
Espressione del principio dell’integrale risarcimento è peraltro la disposizione di cui al successivo articolo 32, comma 3 del decreto legge, che modificando l’art. 148 del Codice delle assicurazioni in materia di procedura ordinaria di risarcimento, fa espresso riferimento alla presentazione da parte del danneggiato di una fattura per riparazioni autonomamente effettuate e al suo diritto, in ogni caso “al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione”.
SNA – chiede un emendamento all’articolo 29 , con l’introduzione dei commi 2 e 3 sottoriportati, per trovare un migliore equilibrio tra il vantaggio dell’impresa di assicurazioni di far eseguire la riparazione presso carrozzerie convenzionate ed il diritto al risarcimento dell’assicurato.
“2.In alternativa ai risarcimenti per equivalente e’ facoltà dell’assicurato richiedere, nel caso di danni al veicolo e alle sue parti e/o accessori, il risarcimento in forma specifica.La facoltà del risarcimento in forma specifica viene prevista nel contratto e comporta una specifica riduzione del premio. Se al momento del sinistro l’assicurato opta per il risarcimento per equivalente il relativo importo viene ridotto della percentuale prevista contrattualmente ma in misura non superiore al 20%.
3. Se il valore commerciale del veicolo e’ inferiore al costo delle riparazioni, il valore del risarcimento non sarà superiore al valore ante sinistro incrementato di un importo aggiuntivo pari al 50% del valore commerciale. Il risarcimento in forma specifica deve essere accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.”
ANIA – chiede un emendamento al comma 2, per precisare che il risarcimento pecuniario (“risarcimento per equivalente”) non possa superare il costo che l’impresa avrebbe sostenuto con la riparazione diretta del veicolo.
“Il comma 2 dell’articolo 29 introduce la facoltà per le imprese di offrire il risarcimento in forma specifica dei danni alle cose, in alternativa al risarcimento pecuniario. La disposizione stabilisce inoltre che in caso di non accettazione da parte del danneggiato dell’offerta di risarcimento in forma specifica il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%.
La disposizione è diretta ad introdurre meccanismi di efficienza economica nella riparazione dei veicoli, incentivando il modello della riparazione da eseguirsi a cura dell’impresa di assicurazione senza anticipo di somme di denaro da parte dei danneggiati.
L’organizzazione della riparazione diretta ad opera delle compagnie comporta, infatti, una riduzione dei costi di ripristino grazie alle economie di scala ottenibili dal convogliamento dei veicoli presso carrozzerie convenzionate con l’impresa.
L’attuale testo risulta peraltro impreciso nella parte in cui regola gli effetti del rifiuto del risarcimento in forma specifica da parte del danneggiato. In particolare, non contiene un riferimento preciso cui applicare la riduzione del 30%.
Occorrerebbe colmare tale lacuna, prevedendo che il risarcimento pecuniario non possa superare il costo che l’impresa avrebbe sostenuto con la riparazione diretta del veicolo.
Inoltre, sarebbe opportuno coordinare l’offerta del risarcimento in forma specifica con le minuziose disposizioni in materia di procedura d’offerta risarcitoria di cui agli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni.”