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Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari -art.28 D.L.n.1 24/01/2012

Il 3 febbraio scorso presso la Commissione 10° del Senato della Repubblica c’è stata l’audizione dei Presidenti di ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ) Giancarlo Giannini, di ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) Aldo Minucci, di SNA (Sindacato Nazionale agenti di assicurazione) Claudio Demozzi  nell’ambito della Indagine conoscitiva del Senato sul disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24/01/2012). Di seguito sono riportati i commenti agli articoli del Decreto che riguardano il mercato assicurativo con le richieste di emendamenti proposte dalle parti in campo, prima della conversione in legge.
Il Presidente di AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazione) Francesco Paparella, ha segnalato con lettera al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio  Prof. Antonio Catricalà l’importanza di eliminare il vincolo di durata pluriennale delle polizze assicurative, per rendere piu’ competitivo il mercato  e realizzare effettivamente la libera circolazione dei servizi assicurativi, con l’inserimento nella normativa di questa formulazione : “in caso di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.

Articolo 28
(Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari)
L’articolo 28 stabilisce che, qualora le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionino l’erogazione di un mutuo immobiliare (come evidenziato dalla rubrica dell’articolo) alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono obbligati a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
COMMENTI :
ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) ribadisce la necessità di prendere atto del Provvedimento  2946 del dicembre 2011) – ampiamente supportato da tutte le associazioni dei consumatori – che in attuazione dell’art. 183 del Codice delle Assicurazioni in materia di conflitto di interessi, ha introdotto il divieto per le banche e gli intermediari finanziari di assumere contemporaneamente la qualifica di distributori delle polizze e beneficiari delle stesse, ravvisando in tale pratica un non sanabile conflitto di interessi, in danno dei consumatori.
“La norma fa seguito a quella di recente introdotta dal decreto legge 201/2011, convertito in legge 214 del 22 dicembre 2011 (art. 36 bis) che ha definito scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dai medesimi soggetti. La nuova disposizione, pur rafforzando i meccanismi concorrenziali, di per sé non appare in grado di porre fine alle pratiche di mercato altamente pregiudizievoli per i consumatori poste in essere dalle banche/istituti finanziari, che costringono i consumatori alla stipulazione della polizza e applicano commissioni pari in media al 44% dei premi corrisposti, con punte del 79%. Ad un cliente di 40 anni che accede ad un mutuo ventennale di 200.000 euro viene pretesa la stipulazione di una polizza vita con un premio di 9.600 euro di cui 5.000 euro di commissioni per la banca.Per risolvere tali pratiche di mercato ed offrire una reale tutela ai consumatori, occorre intervenire con strumenti ulteriori rispetto alla trasparenza. L’ISVAP ha posto fine a tali pratiche emanando un recente Provvedimento (Provvedimento 2946 del dicembre 2011) – ampiamente supportato da tutte le associazioni dei consumatori – che in attuazione dell’art. 183 del Codice delle Assicurazioni in materia di conflitto di interessi, ha introdotto il divieto per le banche e gli intermediari finanziari di assumere contemporaneamente la qualifica di distributori delle polizze e beneficiari delle stesse, ravvisando in tale pratica un non sanabile conflitto di interessi, in danno dei consumatori.”
SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione) , concorde con il Provvedimento Isvap e chiede l’abrogazione dell’art. 28 del D.L. n.1 del 24/01/2012.
ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) vede nel disposto dell’art. 28 condizioni per migliorare la trasparenza del servizio ed incentivare la concorrenza.
“In generale va detto che i prodotti assicurativi per la protezione del credito (cosiddetti CPI – creditor protection insurance) sono utili sia per l’assicurato mutuatario sia per l’istituto mutuante: il primo grazie a tale copertura protegge se stesso e la propria famiglia estinguendo il debito residuo in caso di eventi, quali il decesso, malattie gravi o serie invalidità, che potrebbero comprometterne l’integrità economica. Le banche, in virtù della presenza di tale copertura, non obbligatoria per legge, possono concedere più facilmente il finanziamento.Il decreto legge sulle liberalizzazioni prevede un intervento la cui finalità è quella di migliorare ulteriormente la trasparenza su tale tipologia di prodotti e di incentivare la concorrenza.L’obiettivo di un mercato concorrenziale ed efficiente, a vantaggio dei consumatori, è un obiettivo giusto e condivisibile. Auspichiamo, però, che all’intenso processo normativo possa ora seguire una sedimentazione dell’assetto raggiunto, anche al fine di consentire agli operatori di implementare i nuovi adempimenti richiesti dall’esistenza di più normative in materia. A tale riguardo, occorre considerare, e quindi prevedere nella norma, un congruo periodo temporale per organizzare le procedure necessarie per adempiere alla disposizione”

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