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Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni – art.32 D.L. n.1 24/01/2012

Il 3 febbraio scorso presso la Commissione 10° del Senato della Repubblica c’è stata l’audizione dei Presidenti di ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ) Giancarlo Giannini, di ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) Aldo Minucci, di SNA (Sindacato Nazionale agenti di assicurazione) Claudio Demozzi  nell’ambito della Indagine conoscitiva del Senato sul disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24/01/2012). Di seguito sono riportati i commenti agli articoli del Decreto che riguardano il mercato assicurativo con le richieste di emendamenti proposte dalle parti in campo, prima della conversione in legge.
Il Presidente di AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazione) Francesco Paparella, ha segnalato con lettera al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio  Prof. Antonio Catricalà l’importanza di eliminare il vincolo di durata pluriennale delle polizze assicurative, per rendere piu’ competitivo il mercato  e realizzare effettivamente la libera circolazione dei servizi assicurativi, con l’inserimento nella normativa di questa formulazione : “in caso di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.

Articolo 32
(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)
Si tratta di previsioni assai simili a quelle recate dal disegno di legge n. 2809, approvato dalla Camera ed in corso di esame al Senato: in primo luogo (comma 1) viene introdotta la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l’ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe. Si prevede anche l’installazione, con il consenso dell’assicurato, di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (c.d “scatola nera” o equivalenti), la cui attivazione consente il monitoraggio del veicolo.
Per quel che riguarda l’attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall’impresa al contraente, essa deve contenere (comma 2) anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato; essa è trasmessa anche per via telematica mediante le banche dati elettroniche già previste. Analoga modalità di acquisizione, dalle predette banche dati, dovrà essere esperita dall’impresa assicuratrice all’atto della stipula di un nuovo contratto per il medesimo veicolo. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere la trasmissione delle informazioni riportate sull’attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull’assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC.
È modificata (comma 3) anche la disciplina del risarcimento del danno, in particolare per quanto concerne l’ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione (per i sinistri con soli danni a cose).

ISVAP – L’uso diffuso della scatola nera potrà consentire alle imprese di affinare le tecniche di personalizzazione, a vantaggio degli assicurati virtuosi, e di presidiare al meglio la fase di accertamento e liquidazione dei sinistri. Da valorizzare in chiave  Antifrode l’uso della Banca Dati Sinistri RC Auto.

“La norma offre un importante contributo all’ampliamento della gamma dei prodotti offerti e alla riduzione delle tariffe, richiedendo alle imprese di prevedere polizze che contemplino per il consumatore una riduzione di premio a fronte dell’installazione sul proprio veicolo di una “scatola nera”.
E’ previsto che i costi, sia della apparecchiatura che della installazione, siano a carico delle imprese e ciò costituirà un ulteriore incentivo per i consumatori.
L’uso diffuso della scatola nera potrà consentire alle imprese di affinare le tecniche di personalizzazione, a vantaggio degli assicurati virtuosi, e di presidiare al meglio la fase di accertamento e liquidazione dei sinistri.
Già l’ISVAP aveva condotto a partire dal 2007 una sperimentazione – con il finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico – sulla installazione delle scatole nere. L’osservazione dei risultati relativi ai 14.000 apparecchi montati presso altrettante autovetture ha consentito di verificare nel concreto gli effetti positivi sopra menzionati. Una delle condizioni poste alle compagnie per aderire era quella di praticare uno sconto tariffario non inferiore al 10%; nella pratica si sono constatati anche sconti nell’ordine del 30/40% alle coperture furto e incendio abbinate alla garanzia r.c. auto.
In sede di enforcement della nuova norma l’ISVAP porrà particolare attenzione alla verifica della misura degli sconti praticati. Positiva è anche la valutazione sugli ulteriori interventi in materia antifrode contenuti nell’art. 32, relativi alla procedura della liquidazione dei danni materiali.
Si ritiene che un ulteriore passo vada compiuto valorizzando l’utilizzo in chiave antifrode della Banca Dati Sinistri r.c. auto gestita dall’Autorità.La costante consultazione della Banca Dati da parte delle imprese in fase di liquidazione dei sinistri è infatti un importante pilastro per un efficiente sistema di prevenzione delle frodi.
L’Autorità è intervenuta su questo importante strumento telematico per renderne le funzionalità pienamente idonee a detta finalità . La Banca raccoglie oggi un ingente patrimonio informativo a disposizione di imprese e Forze dell’ordine. Uno strumento per il contrasto alle frodi che ha ricevuto l’apprezzamento del Fondo Monetario Internazionale, che lo ha indicato come modello da adottare in altri Paesi. Il raggiungimento dell’obiettivo impone tuttavia la piena cooperazione delle imprese assicurative, prima di tutto come alimentatrici e poi come sistematiche fruitrici della Banca Dati.
L’Autorità intende sottoporre nuovamente all’attenzione della Commissione una proposta volta a rendere, fin da subito, più efficace l’azione di contrasto ai fenomeni fraudolenti da parte delle imprese di assicurazione (mediante i circa 4.300 punti di contatto presenti sul territorio e i loro oltre 8.000 addetti) attraverso l’introduzione dell’obbligo per le imprese di consultazione della Banca Dati nella fase di accertamento e liquidazione dei sinistri di maggiore complessità, che abbiano causato lesioni personali o il decesso.
Tale obbligo, unitamente alla sospensione dei termini per formulare l’offerta al danneggiato ove dalla consultazione emergano sospetti di frode, dovrebbe essere, ovviamente, assistito da correlati meccanismi sanzionatori.”

SNA – da valutare le “barriere alla mobilità” degli assicurati se le imprese utilizzano standard di scatola nera diversi fra loro

“La scatola nera puo’ senz’altro offrire grandi vantaggi :
-contrasto delle frodi;
ricostruzione puntuale delle dinamiche dei sinistri;
funzione “educativa” sull’utilizzo del veicolo
Presenta pero’ anche dei rischi e pericoli che proviamo ad indicare sinteticamente:
– barriere alla mobilità dei clienti : oggi le compagnie attive con prodotti analoghi utilizzano ciascuna una propria tecnologia e cio’ potrebbe creare vincoli alla mobilità del cliente e alla concorrenza: sarebbe quindi necessario predeterminare uno standard tecnologico comune”.

ANIA -Sulla liquidazione sinistri, l’unico rilievo riguarda la previsione di termini assai brevi sia per le operazioni peritali da parte delle compagnie sulle cose danneggiate (cinque giorni in luogo degli attuali otto previsti dalla normativa regolamentare oggi vigente) sia per gli accertamenti che le compagnie possono compiere per rinvenire elementi di prova sul tentativo di frode (la sospensione della procedure risarcitoria per trenta giorni è insufficiente, occorrerebbe un periodo congruo pari ad almeno 60/90 giorni).
Per quanto riguarda le speculazioni e le frodi compiute nella fase liquidativa, si  chiedono disposizioni dirette a ridurre la piaga delle microlesioni speculative nei sinistri r.c. auto, che incidono pesantemente sui costi e sui prezzi pagati dagli assicurati. Sulla scatola nera ANIA afferma che i costi complessivi di installazione e gestione  sono piuttosto elevati e devono pertanto trovare un ragionevole equilibrio nell’ambito del rapporto compagnie/clienti, in modo da consentire effettivi vantaggi agli assicurati sul versante della riduzione tariffaria r.c. auto ottenibile rispetto a contratti tradizionali.

“L’articolo 32, al comma 3, riprende dal ddl ”Antifrode” le norme in materia di liquidazione dei sinistri r.c. auto. Tali norme modificano l’articolo 148 del Codice delle assicurazioni e sono dirette a conferire alle imprese strumenti per poter contrastare in modo più efficace le richieste di risarcimento fraudolente.
i)  Viene previsto l’obbligo in capo al danneggiato di mettere a disposizione, per cinque giorni consecutivi non festivi decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento, le cose danneggiate per l’ispezione diretta ad accertare l’entità dei danni. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del suddetto termine, entro cui vanno completate le operazioni di perizia. Nel caso di mancata messa a disposizione nel termine indicato delle cose danneggiate o di riparazione delle stesse prima della perizia, l’impresa effettuerà le valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione della fattura attestante le riparazioni effettuate.
ii)  Viene prevista la facoltà per l’impresa di sospendere i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria nel caso in cui, dalla consultazione della banca dati sinistri ISVAP di cui all’articolo 135 del Codice delle assicurazioni, emergano almeno due parametri di significativo rischio di frode. La sospensione, che non può superare i 30 giorni, va comunicata al danneggiato e all’ISVAP motivandola con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. Entro lo spirare del termine di 30 giorni l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento e può non formulare l’offerta risarcitoria solo qualora presenti querela.
iii)Correlata alle previsioni indicate sub precedente lettera i), è la disposizione che stabilisce ora anche per i danni a cose il divieto in capo al danneggiato di rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose stesse. In caso di inadempimento, i termini previsti dall’articolo 148 CdA per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta sono sospesi.
Si tratta di disposizioni condivisibili. L’unico rilievo riguarda la previsione di termini assai brevi sia per le operazioni peritali da parte delle compagnie sulle cose danneggiate (cinque giorni in luogo degli attuali otto previsti dalla normativa regolamentare oggi vigente) sia per gli accertamenti che le compagnie possono compiere per rinvenire elementi di prova sul tentativo di frode (la sospensione della procedure risarcitoria per trenta giorni è insufficiente, occorrerebbe un periodo congruo pari ad almeno 60/90 giorni).
Per quanto riguarda le speculazioni e le frodi compiute nella fase liquidativa, si osserva che il decreto legge potrebbe contemplare utilmente disposizioni dirette a ridurre la piaga delle microlesioni speculative nei sinistri r.c. auto, che incidono pesantemente sui costi e sui prezzi pagati dagli assicurati. Il comma 1 dell’articolo 32, stabilisce che gli assicurati hanno diritto a uno sconto rispetto al premio di tariffa se acconsentono all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (denominati scatola nera o equivalenti).
Dimostrazione pratica della correttezza della misura è il fatto che il mercato sta già sperimentando numerose soluzioni al riguardo. I contratti r.c. auto abbinati a scatole nere sono già più di un milione e hanno caratteristiche tra loro diverse. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che la “scatola nera” può avere numerose funzionalità, alcune delle quali non connesse con il contratto di assicurazione (si pensi alla funzione di richiesta di aiuto e/o assistenza). Ma sempre gli assicurati ottengono uno sconto di premio, immediatamente o a seguito di un periodo di osservazione annuale dopo aver dimostrato la correttezza dei propri comportamenti alla guida.
La norma prevede, inoltre, che i costi di installazione del meccanismo restino a carico delle compagnie offerenti. Già oggi i costi di installazione, nella grande maggioranza dei casi, non sono a carico degli assicurati, ma vengono ripartiti attraverso varie formule contrattuali tra le compagnie e le società fornitrici del dispositivo e del servizio ad esso abbinato.
La questione dei costi associati all’installazione della scatola nera, al suo smontaggio (per cambio macchina o fine del contratto) e al servizio di monitoraggio del veicolo è assai rilevante, perché i costi complessivi sono piuttosto elevati e devono pertanto trovare un ragionevole equilibrio nell’ambito del rapporto compagnie/clienti, in modo da consentire effettivi vantaggi agli assicurati sul versante della riduzione tariffaria r.c. auto ottenibile rispetto a contratti tradizionali.
In futuro, siamo già impegnati in tal senso, sarebbe molto utile se la “scatola nera” fosse installata di serie sui veicoli, lasciando ovviamente all’automobilista la decisione se attivarla a fini assicurativi. Va da sé che una riduzione dei costi dei servizi forniti attraverso le “scatole nere” potrà derivare dal presumibile consistente aumento del loro utilizzo.
E’ di tutta evidenza che la riduzione significativa dei prezzi delle polizze abbinate a questi dispositivi è strettamente correlata alla condizione che restino a carico dell’impresa i soli costi di installazione.
Ritengo inoltre, che la disposizione dovrebbe consentire di determinare la riduzione di premio sia ex ante, al momento della stipulazione del contratto, sia ex post, ossia a seguito della verifica del comportamento dell’assicurato dopo un primo periodo di operatività di tale forma contrattuale. In questo modo si favorirebbe un utilizzo virtuoso della scatola nera, rendendo possibili significativi effetti positivi soprattutto nelle aree territoriali caratterizzate da piu’
elevati livelli dei prezzi”

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