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Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC Auto -art. 31 D.L. n.1 24/01/2012

Il 3 febbraio scorso presso la Commissione 10° del Senato della Repubblica c’è stata l’audizione dei Presidenti di ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ) Giancarlo Giannini, di ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) Aldo Minucci, di SNA (Sindacato Nazionale agenti di assicurazione) Claudio Demozzi  nell’ambito della Indagine conoscitiva del Senato sul disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24/01/2012). Di seguito sono riportati i commenti agli articoli del Decreto che riguardano il mercato assicurativo con le richieste di emendamenti proposte dalle parti in campo, prima della conversione in legge.
Il Presidente di AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazione) Francesco Paparella, ha segnalato con lettera al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio  Prof. Antonio Catricalà l’importanza di eliminare il vincolo di durata pluriennale delle polizze assicurative, per rendere piu’ competitivo il mercato  e realizzare effettivamente la libera circolazione dei servizi assicurativi, con l’inserimento nella normativa di questa formulazione : “in caso di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.

Articolo 31
(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)
Il comma 1 affronta il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto. Già il disegno di legge n. 2809, approvato dalla Camera ed in corso di esame al Senato, reca misure volte a contrastare tale fenomeno; come in quel testo, l’articolo prevede una progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, entro due anni e previa emanazione di un regolamento interministeriale.
Sempre a carico del Ministero dei trasposti viene poi disposta la formazione di un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (comma 2); il Ministero dei trasporti comunica ai proprietari tale circostanza, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione.
Il comma 3 consente di rilevare la violazione dell’obbligo di assicurazione anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.

ISVAP – condivide la norma e segnala l’importanza, con l’avvento della “dematerializzazione” dei documenti assicurativi, di garantire ai cittadini coinvolti nei sinistri la possibilità di accedere alle informazioni sulle coperture, oggi immediatamente disponibili attraverso la lettura del contrassegno esposto sul parabrezza.

“La norma dà corpo alla necessità – segnalata anche dall’Autorità – di realizzare un processo di progressiva dematerializzazione dei documenti assicurativi, contribuendo così al contrasto del fenomeno, purtroppo in crescita, della falsificazione della documentazione assicurativa richiesta per la circolazione stradale.
La norma prevede l’avvio del processo attraverso la definizione delle modalità per la progressiva de-materializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi telematici, anche in collegamento con banche dati esistenti, demandando al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISVAP, la predisposizione di un regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fissando in due anni il termine per la conclusione dell’intero processo.
L’Autorità ritiene tale tempistica congrua, tenuto conto della necessità di risolvere le problematiche connesse al soddisfacimento di alcuni indispensabili presidi a tutela dei consumatori, quali:
–  l’aggiornamento in tempo reale delle banche dati, per consentire verifiche in tempo reale sull’esistenza della copertura assicurativa;
–  dotare le forze dell’ordine nell’esercizio degli ordinari controlli di strumenti idonei per la consultazione on-line delle banche dati;
–  garantire ai cittadini coinvolti nei sinistri la possibilità di accedere alle informazioni sulle coperture, oggi immediatamente disponibili attraverso la lettura del contrassegno esposto sul parabrezza. 
Si valuta, inoltre, positivamente la previsione, contenuta nello stesso articolo 31, di censire i veicoli non coperti da assicurazione r.c.auto e intervenire nei confronti dei relativi proprietari, con la contestuale possibilità di accertare eventuali violazioni dell’obbligo di copertura assicurativa mediante il riscontro dei dati del veicolo rilevati dagli apparecchi per il controllo automatico di alcune violazioni al Codice della strada.”
SNA – Due anni e mezzo di attesa per il raggiungimento della dematerializzazione del certificato assicurativo per contrastare pienamente la frode della sua contraffazione sono troppo lunghi : si chiede una misura piu’ immediata anche se piu’ semplice e meno incisiva per contrastare il fenomeno della contraffazione dei certificati di assicurazione RC Auto.

ANIA – L’unica disposizione che suscita una certa perplessità è quella che prevede la comunicazione ai proprietari dei veicoli che non risultino assicurati (sulla base dell’incrocio dei dati forniti dalle compagnie e dei dati presenti nei registri della motorizzazione civile) di avvisi sulle conseguenze sanzionatorie della violazione. Si ritiene infatti che tale forma di segnalazione, tra l’altro costosa, non costituisca un reale deterrente per i soggetti che non si siano assicurati.”

“La disposizione reca, in particolare, previsioni sulla possibilità – dandone informativa agli automobilisti – di accertare la violazione dell’obbligo di assicurare i veicoli in circolazione (art. 193 del Codice della Strada) anche tramite i dispositivi di controllo a distanza previsti dal CdS stesso (ztl, telepass). In tal caso viene meno l’obbligo della contestazione immediata della violazione (art. 31, comma 3).
Per dare concreta attuazione a tale previsione è prevista l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito l’ISVAP e, per i profili di tutela della “privacy”, il Garante per la protezione dei dati personali.
Sarebbe bene che tale decreto attuativo fosse predisposto al più presto, mentre per ora non è previsto un termine.
Rispetto a questo impianto normativo, l’unica disposizione che suscita una certa perplessità è quella recata dal comma 2 dell’articolo 31 che prevede la comunicazione ai proprietari dei veicoli che non risultino assicurati (sulla base dell’incrocio dei dati forniti dalle compagnie e dei dati presenti nei registri della motorizzazione civile) di avvisi sulle conseguenze sanzionatorie della violazione. Si ritiene infatti che tale forma di segnalazione, tra l’altro costosa, non costituisca un reale deterrente per i soggetti che non si siano assicurati.”

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