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DECRETO “CRESCI ITALIA” & Assicurazioni

Lotta alle frodi a tutto campo e un po’ di concorrenza: e’ quanto riguarda il settore delle assicurazioni , contenuto nel decreto CRESCI-ITALIA , varato venerdi’ 20 gennaio dal Governo Monti, per una “liberalizzazioni” dell’economia in italia, e produrre risparmi per i consumatori, alle prese con tariffe RC Auto fra le piu’ care in Europa e con circa 3,5 milioni di veicoli che circolano senza assicurazione (7 veicoli su 100).
Cinque degli articoli riguardanti le assicurazioni sono a tutela delle frodi e due per incentivare la concorrenza.
Per reprimere le frodi è stato introdotto uno sconto sulla tariffa agli assicurati che accettano , prima di sottoscrivere una polizza RC Auto, di sottoporre il veicolo ad una Ispezione da parte di periti della Compagnia di Assicurazione ; sconto che aumenta se l’assicurato installa, con costi a carico degli assicuratori, un meccanismo elettronico, detto “scatola nera”, che registra l’attività del veicolo. L’entità degli sconti e’ riservata alle singole imprese di assicurazione.
IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA : A seguito di un danno al veicolo per incidente stradale , è facoltà delle imprese di assicurazione offrire in alternativa al “rimborso per equivalente”, ossia il pagamento in denaro , un risarcimento in forma specifica , attraverso la riparazione del danno presso officina convenzionata con la compagnia assicurativa, con la garanzia di almeno due anni sulla riparazione. Esistendo queste condizione, il danneggiato che vuole comunque il rimborso in denaro si vedrà riconoscere un importo pari al 70% del costo che la compagnia di assicurazione sosterrebbe . Ad esempio se la riparazione di un veicolo presso l’officina convenzionata costasse alla Compagnia di assicurazione 2.000 euro, ed il danneggiato chiede il rimborso in denaro, per equivalente, l’importo che si vedrebbe pagare sarebbe di 1.400 euro.A contrasto delle frodi è la norma che mira alla “dematerializzazione” del contrassegno della RC Auto , documento cartaceo che siamo abituati a vedere esposto sul parabrezza dell’auto : quasi il 7% dei veicoli che circolano in Italia – si stimano in 3,5 milioni – sono senza assicurazione e la contraffazione del certificato assicurativo e’ una delle frodi che l’art. 32 del decreto sulle liberalizzazioni vuole eliminare, introducendo elementi di sostituzione del certificato cartaceo con sistemi elettronici e telematici, anche in collegamento con banche dati. La violazione dell’obbligo di assicurazione RC Auto sarà cosi’ rilevata anche attraverso i dispositivi e mezzi tecnici per il controllo del traffico ( autovelox, tutor,..) e la violazione sarà documentata con sistemi fotografici, riprese video, senza l’obbligo della contestazione immediata.
Per aumentare la conoscenza sul fenomeno delle frodi in assicurazione in Italia, ad oggi non completamente “emerso” – basta pensare che dai dati trasmessi dalle imprese assicurative ed elaborati dall’Isvap nel 2009 i falsi sinistri hanno pesato per 414 milioni di euro, contro 1,9 miliardi di sterline (2,28 miliardi di euro) stimati in Gran Bretagna dall’apposito Istituto Frodi Assicurative (IFB – Insurance Fraud Bureau) – il decreto obbliga ogni impresa di assicurazione di relazionare annualmente all’Isvap circa il numero di sinistri fraudolenti, le denunce presentate all’autorità giudiziaria, le misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.
Per i sinistri con “risarcimenti diretto” ai propri assicurati, le compensazioni tra compagnie saranno inoltre definite annualmente dall’Isvap in modo da incentivare i recuperi di efficienza delle aziende che dovranno perciò valutare meglio i costi dei rimborsi e stanare le frodi. Non potranno, cioè, scaricare i costi sulle polizze come avviene oggi. Per consentire l’ispezione diretta ed accertare l’entità del danno, il veicolo deve essere messo a disposizione del perito della compagnia di assicurazione per 5 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento. Se dopo la denuncia di un sinistro RC Auto, l’impresa assicuratrice , ha accertato azioni fraudolente da parte dell’assicurato, puo’ non fare offerta di risarcimento , se presenta querela nel termine di 60 giorni dalla denuncia, ridotto a 30 giorni quando il modulo di denuncia è sottoscritto dai conducenti coinvolti nell’incidente stradale.
Per stimolare la concorrenza abbiamo i disposti degli art. 29 e 35 : nel primo si obbligano istituti di credito e intermediari finanziari a presentare almeno due preventivi di differenti gruppi assicurativi, se condizionano l’erogazione di un mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita da parte del mututario.
Piu’ complesso l’obbligo di confronto delle tariffe RC Auto : per stimolare la concorrenza il decreto definisce che gli intermediari devono informare, in modo corretto, esauriente ed esaustivo, sulla tariffa e le condizioni contrattuali di almeno 3 diverse compagnie assicurative (non appartenenti a medesimi gruppi) anche avvalendosi delle informazioni acquisite dalle imprese di assicurazione sui loro siti internet. Se la polizza RC Auto viene stipulata senza la dichiarazione dell’assicurato di aver ricevuto la comparazione dei 3 preventivi, e’ annullabile da parte dell’assicurato e questo mancato adempimento è sanzionabile dall’Isvap all’impresa di assicurazione in solido con l’agente, con un importo tra i 50.000 euro ed i 100.000 euro.
La rete distributiva in Italia è prevalentemente di agenti monomandatari, con un mandato in esclusiva di una sola impresa di assicurazione. L’obbligo di offrire oltre alla polizza della impresa di assicurazione rappresentata anche altre due soluzioni, offerte da imprese di assicurazione concorrenti, non garantisce per l’assicurato una reale opportunità di risparmio, perchè le soluzioni alternative potrebbero essere evidentemente di Compagnie piu’ care di quella rappresentata unicamente dall’agente di assicurazione. Il broker di assicurazione, che è intermediario libero da vincoli con le imprese di assicurazione in Italia rappresenta appena l’8% del totale degli intermediari assicurativi.
LA TELEMATICA IN AIUTO : La consegna dell’attestato di rischio , il documento che fotografa il curriculum assicurativo dell’autovettura negli ultimi 5 anni , puo’ essere consegnato agli assicurati anche per via telematica ; cosi’ pure per la stipulazione di una nuova polizza RC Auto, l’impresa assicuratrice recupera direttamente l’attestato di rischio attraverso le banche dati dedicate.
Un’agevolazione all’imprese di assicurazioni che non sarebbe male ribaltare anche per gli assicurati, rendendoli informati, in modo chiaro , anche con pubblicazione ben visibile sul sito internet, dell’indirizzo di PEC posta elettronica certificata, delle imprese assicuratrici ben visibile sul sito internet, per evitare all’ assicurato l’obbligo di spedire “raccomandata con ricevuta di ritorno” per dare disdetta ai contratti : una email di P.E.C. non costa nulla e rende piu’ tracciabile ogni comunicazione tra assicurato e impresa assicuratrice.

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