Sara’ lungo e con magre soddisfazioni finali il cammino degli autonomi soggetti al nuovo contributo del 10%. Ben che vada la rendita oscillera’ tra il 10 e il 20% del reddito. Ma per averla professionisti e collaboratori dovranno quasi sempre attendere i 65 anni anche se l’ eta’ pensionabile e’ fissata a 57 anni. Regole. I motivi del ritardo sono semplici: la nuova pensione verra’ calcolata interamente con il criterio contributivo ma per legge se la quota maturata e’ inferiore a 7.488.000 all’ anno (1,2 volte l’ assegno sociale) la si potra’ ottenere solo a 65 anni. Con un’ integrazione quando l’ importo e’ inferiore alla soglia minima e se non si hanno altri redditi rilevanti. Altrimenti ci si dovra’ accontentare di quanto maturato. Gli esempi. Nelle tabelle qui a fianco abbiamo calcolato la pensione che spettera’ a tre lavoratori autonomi tipo. Due le premesse: Pil e reddito professionale crescono ogni anno due punti in piu’ dell’ inflazione. Un trentacinquenne che oggi ha un reddito di 50 milioni dovra’ versare oltre 136 milioni di contributi e a 57 anni avra’ una pensione solo di 7,8 milioni annui. Andando avanti fino ai 65 anni la rendita salira’ a 16,3 milioni. Un quarantacinquenne potra’ avere la pensione a 57 anni solo se ha redditi abbondantemente superiori a 100 milioni. A 65 avra’ una pensione superiore a un milione al mese solo versando quasi 200 milioni di contributi. Per chi e’ piu’ vicino al traguardo il contributo del 10% fruttera’ ben poco: la pensione maturata e’ sempre inferiore alla soglia minima. ————————- PUBBLICATO —————————— GLI ADEMPIMENTI, GLI OBBLIGHI E LE SCADENZE DA CONOSCERE TITOLO: Ecco chi sono i “forzati” del contributo – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Lscusa e’ buona: dare una pensione a tutti. E’ cosi’ che si giustifica il contributo del 10% che da gennaio colpira’ i redditi da lavoro autonomo e da collaborazione. Gli obbligati. Devono pagare il nuovo contributo gli ammnistratori e i sindaci di societa’ , chi ha rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (i collaboratori di giornali), i promotori finanziari, gli artisti e i professionisti con partita Iva, ma senza copertura pensionistica da parte di casse o enti, i venditori a domicilio. Non sfuggono al balzello nemmeno i pensionati e i dipendenti quando svolgono attivita’ di questo tipo, mentre sono esclusi sia le imprese sia chi svolge attivita’ occasionali di lavoro autonomo. Anche le borse di studio non sono soggette al nuovo balzello. I professionisti con propria cassa che sono esclusi dal contributo sono i seguenti: avvocati e procuratori legali, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, farmicisti, geometri, ingegneri e architetti, medici, notai, ragionieri, veterinari. Misura. Il contributo e’ pari al 10% del reddito di lavoro autonomo, come viene determinato ai fini Irpef. Nell’ applicazione del prelievo bisogna distinguere due categorie: i collaboratori e i consulenti sono i piu’ fortunati, pagheranno solo un terzo del contributo, il resto e’ a carico del committente. Stesse regole per i promotori finanziari e per i venditori a domicilio. Il contributo viene applicato al reddito al netto della detrazione del 5% prevista per le collaborazioni coordinate e continuative; i professionisti e gli artisti senza cassa autonoma dovranno sborsare direttamente e interamente il 10%. Adempimenti. Chi esercita una delle attivita’ soggette al contributo dovra’ autodenunciarsi all’ Inps entro il 31 gennaio ‘ 96. Per le attivita’ avviate successivamente, la comunicazione va effettuata alla data d’ inizio. L’ Inps aprira’ una posizione nei loro confronti finalizzata al pagamento di una pensione. I datori di lavoro dovranno comunicare annualmente (entro il 31 ottobre) i nominativi di coloro ai quali sono stati pagati redditi assoggettati al contributo. I versamenti. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i promotori finanziari e i venditori a domicilio, al versamento deve provvedere il datore di lavoro. Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno venti del mese successivo all’ erogazione del compenso. Per gli artisti e professionisti senza cassa di previdenza, il contributo del 10%, calcolato sul reddito imponibile risultante dal quadro E della dichiarazione e per gli studi associati dal quadro H, deve essere versato all’ Inps con le stesse modalita’ e gli stessi termini previsti per l’ Irpef (31 maggio di ogni anno, sono previsti anche i versamenti d’ acconto). Cosi’ la pensione. I versamenti effettuati dalla nuova categoria di lavoratori “indipendenti” andranno ad alimentare un fondo che in futuro corrispondera’ una pensione calcolata interamente con il nuovo criterio “contributivo”. I requisiti per ottenere la rendita saranno gli stessi di quelli stabiliti dalla riforma per i lavoratori nuovi assunti (dal gennaio ‘ 96 in poi), e cioe’ : eta’ non inferiore a 57 anni (sia per gli uomini che per le donne); minimo contributivo, corrispondente ad attivita’ di lavoro effettivo, almeno pari a 5 anni; importo della rendita non inferiore a 1,2 volte l’ ammontare annuo dell’ assegno sociale (e cioe’ almeno pari a 576.000 lire al mese). Quest’ ultima condizione non sara’ pero’ pretesa da chi chiedera’ la pensione al compimento del 65esimo anno di eta’ . Se cosi’ non fosse, numerosi sarebbero coloro (soprattutto tra i collaboratori coordinati e continuativi) che non raggiungerebbero mai il diritto ad una rendita, per la quale, se richiesta prima dei 65 anni, non basterebbe il versamento di 10 anni di contribuzione sulla base di 100 milioni di reddito. A proposito di annualita’ contributiva, e’ previsto che per aver diritto all’ accredito “pieno”, occorre effettuare un versamento corrispondente al 10% del minimale di reddito stabilito per gli artigiani e commercianti. Questo vuol dire che per avere un anno di contributi buoni per la pensione, bisogna versare una somma annua non inferiore a un milione e 968 mila lire. In caso contrario, ossia in presenza di pagamenti d’ importo inferiore, l’ accredito contributivo viene proporzionalmente ridotto. ————————- PUBBLICATO —————————— TITOLO: Volontari e ricongiunzione, i dubbi restano – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Cosa ne faccio dei contributi gia’ versati come dipendente (o commerciante o artigiano)? Posso continuare a versare la volontaria sulla mia precedente posizione assicurativa? Sono gli interrogativi piu’ ricorrenti che si pongono molti dei lavoratori “indipendenti” che dall’ anno prossimo saranno obbligati al versamento del 10%. La risposta non e’ semplice. La riforma Dini sull’ argomento non si pronuncia affatto. Ricongiunzione. Dalla dizione letterale della norma, sembra che la nuova posizione contributiva costituita con il 10% resti del tutto separata dalla posizione previdenziale complessiva che fa capo all’ interessato. Si deve dunque ritenere che non sia possibile la “ricongiunzione” con l’ eventuale contribuzione gia’ acquisita con una precedente attivita’ lavorativa. Volontari. Stando cosi’ le cose, i contributi gia’ versati come dipendente (o commerciante o artigiano), se non sono sufficienti per un diritto autonomo alla pensione (minimo 20 anni), andrebbero perduti. A meno che non si provveda ad integrarli con i versamenti volontari. In questo caso pero’ occorre che venga chiarito se sara’ possibile la prosecuzione volontaria in presenza di un contributo obbligatorio come il 10%. Cio’ poiche’ le attuali disposizioni in materia (in particolare la legge numero 47 del febbraio 1983) lo escludono. Ai liberi professionisti provvisti di cassa di previdenza (avvocati, geometri, medici, eccetera), per esempio, non e’ consentito versare contributi volontari all’ Inps, eccezion fatta per le autorizzazioni precedenti il febbraio 1983 (prima dell’ entrata in vigore della legge sull’ incompatibilita’ ). Pertanto, chi e’ obbligato al pagamento del 10% e risulta gia’ autorizzato (dall’ Inps, Inpdai, Inpgi, eccetera), dovrebbe poter continuare con i versamenti volontari per portare a termine l’ eventuale posizione contributiva precedente. Dipendenti e pensionati. Il nuovo balzello colpisce chi esercita un’ attivita’ autonoma in maniera abituale, anche se non esclusiva. E cio’ indipendentemente dal fatto che si sia gia’ “previdenzialmente” coperti: dovranno versarlo quindi anche i lavoratori dipendenti e i pensionati. La domanda sorge spontanea: che fine fara’ dunque l’ ulteriore contribuzione? Alimentera’ un conto assicurativo a parte che garantira’ una pensione separata da quella acquisita con i contributi versati per l’ attivita’ principale. ————————- PUBBLICATO —————————— I REDDITI ESCLUSI TITOLO: Chi sfugge – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – E’ piuttosto sottile il confine che separa le attivita’ autonome soggette al contributo del 10% da quelle che non lo sono. Per evitare pagamenti ingiustificati bisogna, quindi, stare attenti. Ultimi incassi. Il contributo del 10% si applica ai proventii conseguiti dal primo gennaio ‘ 96. Il criterio di tassazione e’ quello della cassa: non e’ , quindi, il caso di rinviare all’ anno prossimo l’ incasso di emolumenti o parcelle per prestazioni eseguite nel ‘ 95. Vi sono ancora pochi giorni per sollecitarne il pagamento e far rientrare il reddito nel 1995. Nuove attivita’ . Nell’ iniziare una nuova attivita’ e’ opportuno valutare la forma da utilizzare anche tenendo conto di quest’ ultimo balzello. I redditi esclusi sono i seguenti: diritti d’ autore e di sfruttamento economico di opere dell’ ingegno; partecipazione agli utili in associazioni in partecipazione;
Golinucci Paolo
Pagina 014/015
(23 dicembre 1995) – Corriere della Sera