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QUALI ASSICURAZIONI A PROTEZIONE BONUS E LAVORI SUPERBONUS 110% d.l. 34/2020

POLIZZE A  PROTEZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO , SISMABONUS , ECOBONUS , di cui al D.L. 34/2020

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Quali assicurazioni sono consigliate per proteggere il Committente , a copertura del 1) BONUS FISCALE se viene revocato per irregolarità nelle procedure di asseverazione, e 2) dei LAVORI strutturali ( es. cappotto termico, infissi, rivestimento, impermeabilizzazione ) e/o LAVORI di installazione ( es. impianto centralizzato, fotovoltaico, colonnina ricarica) durante l’esecuzione dei lavori e anche dopo , con una garanzia postuma di 5 o 10 anni ?

Ecco in sintesi le soluzioni , sulla base di un  “valore lavori asseverati” pari a € 150.000

1. copertura del BONUS , in caso di revoca del bonus fiscale da parte della agenzia delle entrate.

a) polizza bonus protetto di durata 10 anni : rimborsa al Committente l’importo del Bonus (sono escluse le sanzioni che non si possono assicurare quando sono comminate all’assicurato) 

– costo una tantum polizza : € 1.500 per assicurare € 105.000

– costo una tantum polizza : € 3.000 per assicurare € 120.000 

– costo una tantum polizza : € 4.500 per assicurare € 135.000

 

b) polizza di TUTELA LEGALE del Committente per controversie in sede civile e penale inerenti l’abitazione , anche con Agenzia delle Entrate e con Fornitori, piu circolazione stradale ed acquisti online , con apposita clausola su “controversie in relazione all’agevolazione prevista per la fruizione delle detrazioni fiscali”

– costo polizza annuo € 130 per assicurare un massimale di spese legali e peritali di € 10.000 per sinistro (illimitato per anno)

– costo polizza annuo € 170 per assicurare un massimale di spese legali e peritali di € 20.000 per sinistro (illimitato per anno)

 

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c) polizza “obbligatoria” per l’Asseveratore Tecnico per Responsabilita’ civile professionale  nell’espletamento dell’attività di asseverazione di cui all’art. 119  commi 13 e 14 del D.L.34/2020. COMPRESA GARANZIA POSTUMA 10 ANNI

In questa polizza è compresa anche la sanzione inflitta al cliente dell’Assicurato tecnico. E’ nella forma “su singola opera” e compare nella polizza, intestata all’asseveratore , l’ubicazione dei lavori, il nome del committente ed il valore dell’ opera, in modo che il committente puo’ conservarne copia per richiedere i danni nel caso la restituzione del Superbonus 110% sia dovuta ad errore professionale del tecnico asseveratore.

costo una tantum polizza “su singola opera” per valore asseverazione € 150.000 = € 464,75 e nessuna franchigia a carico assicurato.

POLIZZA A COPERTURA DEI LAVORI 

(cappotto termico, infissi, rivestimento, impermeabilizzazione – impianto fotovoltaico, centralizzato,ecc.)

 2. Polizza a copertura dei lavori  , per i danni subiti dall’opera  durante la durata del cantiere – ed anche durante il periodo di “collaudo” , oltre alla Responsabilità’ Civile che coinvolge , individualmente od in “solido” APPALTATORE,SUBAPPALTATORI, COMMITTENTE (in caso di infortunio sul cantiere o di danni provocati a cose di terzi, come ad. es. i vicini )

La polizza indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’assicurazione (durata del cantiere + periodo di “manutenzione” ), da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni espresse.
L’obbligo della polizza consiste nel rimborso dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Il costo, ipotizzando una durata del cantiere di 12 mesi, e’ indicativamente di € 800-1.000 eur : per un’esatto calcolo e’ necessario avere copia del contratto di appalto e computo metrico.

E’ prevista un’estensione di copertura per garanzia POSTUMA su interventi strutturali (es. cappotto termico, infissi, rivestimento, impermeabilizzazione) di 10 anni e per interventi di installazione ( es. impianto fotovoltaico, centralizzato, colonnina di ricarica).

Relativamente ai soli interventi di isolamento termico rientranti in quanto disposto al punto a) dell’Art. 119 del Decreto legge del 19 maggio 2020 N. 34, eseguiti utilizzando materiali che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 Novembre 2017), la assicurazione si obbliga a risarcire le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere relative a

 -Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali ( cappotti termici )

 -Altri rivestimenti interni e pavimentazioni 

 –Isolamento impermeabilizzante del lastrico solare/tetto, danneggiate per

a) errata posa in opera

b) difetto di prodotti impiegati che rendano le opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate,

mentre per gli infissi, ovvero telai e serramenti ( esclusi i vetri) la garanzia e’ limitata alla errata posa.

 IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CENTRALIZZATO, COLONNINA RICARICA

 

Relativamente ai soli impianti o macchinari permanenti rientranti al punto b) e c) dell’ Art. 119 del Decreto legge del 19 maggio 2020 N. 34, la assicurazione si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle opere impiantistiche assicurate, nuove, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, causati da:  errori di calcolo, errori di progettazione, difetti di fusione, vizi di materiale, errori di fabbricazione, errori di montaggio.

il costo per estensione POSTUMA è almeno di € 2.500 una tantum.

Per ulteriori informazioni : superbonus110@golinucci.it   tel. 0547 22351

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