La diffusione del coronavirus impatta sul trasporto aereo e aumentano i disagi e danni per viaggiatori ed aziende, per la perdita di affari. Ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato lo stop di tutti i collegamenti con l’Italia da e verso la Cina e in questi giorni sono diverse le compagnie che hanno scelto di sospendere i voli destinati ad atterrare su suolo cinese. In questi casi i diritti dei passeggeri non sono scontati: il rimborso dei voli non effettuati è quasi sempre garantito, mentre il risarcimento per danno subito è più complicato da ottenere e le assicurazioni possono venire in aiuto. E l’occasione e’ buona comunque per farle controllare nelle varie clausole relative alle malattie infettive. Cosa prevedono le regole europee. Secondo il Regolamento Europeo CE Nº 261/2004 in caso di volo cancellato i passeggeri europei hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto o alla riprotezione su un altro volo. E’ anche dovuto il risarcimento , pari a € 600 -per i voli che coprono una distanza superiore a 3500 km – ma non se la cancellazione è dovuta a causa di “circostanze eccezionali”, quando riguarda decisioni relative alla gestione del traffico aereo, instabilità politica; condizioni meteorologiche avverse, rischi per la sicurezza. Per queste ragioni , il contagio da Coronavirus, può essere una “circostanza eccezionale” che impedisce l’indennizzo automatico.
L’assicurazione Viaggi potrebbe essere di aiuto per chi aveva acquistato un viaggio in Cina da compiere nei prossimi mesi : la garanzia “annullamento-cancellazione viaggio” che e’ un’estensione dell’assicurazione Viaggi rimborsa le spese pre-pagate, relative al soggiorno all’estero, se il viaggio viene annullato per impedimenti dell’assicurato o altre ragioni. Nel caso specifico bisogna che la garanzia preveda il rimborso anche nel caso di epidemia o impedimenti imposti dal Governo del proprio Paese.Attenzione perche’ in diverse polizze le cause di annullamento per epidemie o virus sono escluse.
Perdita di affari .Le conseguenze del coronavirus si ripercuotono negativamente sugli affari di aziende esportatrici,o turistiche. Nel settore assicurativo esiste una specifica garanzia chiamata “BI-Business Interruption” che copre i danni indiretti che subisce l‘azienda per la riduzione di fatturato, ma e’ collegata a disastri come l’incendio, o eventi atmosferici o terremoto accaduti sui beni Aziendali o dei propri fornitori e non per la riduzione dl commercio causa epidemie.
Altro discorso quello che riguarda alberghi che si trovano di fronte a cancellazione delle prenotazioni di turisti dalla Cina: una soluzione di copertura di Business Interruption puòessere quella di abbinare ad ogni prenotazione una assicurazione “cancellazione-annullamento del viaggio” da parte del cliente, per non perdere fatturato.
L’albergo conserva l’importo della prenotazione ed il cliente riceve dall’assicurazione il rimborso per l’annullamento del viaggio
Gli Ospedali e/o strutture sanitarie, più consapevoli dei rischi aziendali posti dalle infezioni, possono estendere le loro assicurazioni all’inquinamento ospedaliero, che puo’ includere interruzione dell’attività, nonché disinfezione e bonifica, evacuazione dei pazienti, spese di emergenza e gestione delle crisi.
Se il dipendente si ammala di coronavirus, ad esempio dal ritorno di una trasferta in Cina, oltre ad essere operante l’assicurazione pubblica, ci puo’ essere quella privata chiamata “infortuni e malattia professionale” che indennizza iI Lavoratore con un capitale o un assegno mensile.
In aiuto ai manager ed amministratori di un’azienda è la polizza “Responsabilità Civile Amministratori” , nota anche come D&O (Directors & Officers) che nella malaugurata ipotesi di una diffusione tra dipendenti di una malattia contagiosa (epidemia), li protegge se gli azionisti presentassero reclami nei confronti delle società o dei loro dirigenti sostenendo che gli atti o le omissioni della direzione hanno causato loro perdite finanziarie a tali ricorrenti.
Tutti questi contratti vanno controllati affinchè sia prevista la prestazione nel caso di malattie infettive: in passato, come per i casi di Ebola e Sars, le compagnie assicurative avevano ridimensionato la portata delle loro garanzie, se non inserendo apposite esclusioni.
Paolo Golinucci
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