L’assicurazione professionale per gli avvocati è obbligatoria
Come tutti coloro che esercitano attivamente una professione, anche per gli avvocati vi è l’obbligo di stipula di una assicurazione sulla responsabilità civile per danni eventualmente causati dal proprio lavoro; inoltre l’ordinamento giuridico italiano, con la legge n. 247 del 2012, impone anche una assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. È prassi che tali adempimenti, in assenza dei quali si incorre in provvedimenti per illecito disciplinare, siano fatti dall’ordine, dall’ente previdenziale cassa forense o da associazioni di categoria, per permettere una ammortizzazione dei premi assicurativi ripartiti per tutti gli associati.
Un investimento teso ad una maggiore produttività
L’obbligatorietà della assicurazione professionale per gli avvocati sulla responsabilità civile costituisce un investimento importante per poter svolgere la propria attività in modo sereno e, proprio per questo, più produttivo: una professione intellettuale, esattamente come quella forense, ha bisogno di ordine e tranquillità ed essere assicurati per eventuali richieste di risarcimento danni imputabili all’operare dell’avvocato costituisce uno sgravio di responsabilità non indifferente. Con la sottoscrizione di una polizza, infatti, l’indennizzo, una volta accertata la colpa del professionista, viene corrisposto dalla compagnia assicurativa, preservando il patrimonio personale dell’avvocato. D’altro canto tale assicurazione deve essere estesa anche ai suoi collaboratori e praticanti, in quanto l’eventuale responsabilità grava sul titolare dello studio legale.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
Una novità importante è stata recentemente introdotta nel panorama delle assicurazioni professionali per gli avvocati: sembra infatti essere stato annullato il principio di obbligatorietà della polizza RC. La legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 ha revocato tale vincolo, si legge, “per sé”: ciò significa che l’avvocato può decidere liberamente se stipulare o meno la polizza. L’obbligo, tuttavia, è rimasto per i dipendenti, i collaboratori, i praticanti ed i sostituti, così come non è stato revocato il dovere di assicurarsi contro gli infortuni legati alla pratica forense. Per le ragioni sopraesposte, tuttavia, è consigliabile comunque la sottoscrizione di una polizza RC.