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Quali sono gli eventi assicurabili con una polizza infortuni

Polizza infortuni: la scelta giusta per non farsi trovare impreparati

Un incidente domestico o un sinistro avvenuto mentre si era alla guida di un autoveicolo, così come una caduta avvenuta durante l’attività sportiva potrebbero avere conseguenze piuttosto serie, sufficienti a pregiudicare l’autonomia di movimento, lo stile di vita e il lavoro di chi è vittima di tale casistica. Le compagnie assicurative propongono la polizza infortuni per coloro che volessero una maggiore tranquillità in caso di sinistri, proteggendosi dalle inevitabili conseguenze economiche scaturenti da un infortunio, e per integrare l’assistenza prevista dallo Stato e dal Sistema Sanitario Nazionale. Ma quali sono gli eventi assicurabili e per i quali si può chiedere ed ottenere l’indennizzo?

Quali sono gli eventi assicurabili con una polizza infortuni?

L’infortunio è definito dalle compagnie assicurative un evento fisico imprevedibile, così violento da provocare lesioni osservabili e misurabili. La casistica sottintesa in tale descrizione è, per sua natura, molto varia ma possiamo elencare i principali accadimenti solitamente coperti dalle polizze: annegamento, assideramento, lesioni muscolari e fratture ossee, colpi di sole, avvelenamento per morsi e infezioni non legate a malattie. Accanto a ciò, è possibile assicurarsi anche in caso di incidenti in mezzi pubblici, calamità naturali e in sinistri che potrebbero accadere durante la pratica sportiva.

Cosa fare in caso di infortunio?

In caso di sinistro, tre sono le ipotesi: decesso, invalidità permanente e temporanea, il cui grado viene calcolato in percentuale sulla base delle tabelle redatte dall’INAIL: è proprio in virtù di tale valutazione che è quantificato l’indennizzo della invalidità permanente, che deve comunque essere superiore al 25%; se, invece, le conseguenze dell’incidente sono temporanee, è solitamente previsto il rimborso delle spese sanitarie e una diaria per i giorni di ricovero ospedaliero. È importante sapere che la comunicazione deve avvenire entro tre giorni dal verificarsi dell’evento che ha provocato l’infortunio, mediante lettera raccomandata A/R e che le simili polizze sono detraibili: in particolare, per quelle stipulate dopo il 2000, il conteggio avviene solo in forma parziale, calcolato nella parte relativa al decesso e all’invalidità permanente superiore al 5%

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