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Assicurazione professionale medici online

I medici e l’assicurazione professionale

Ogni giorno i medici e gli operatori sanitari esercitano una grande responsabilità nella loro professione: a loro i pazienti affidano la vita ed un errore anche minimo potrebbe portare a conseguenze piuttosto gravi. Ecco il motivo per il quale dal 2014 l’ordinamento normativo prevede l’obbligo di stipula per tutti gli iscritti all’Albo Professionale di una polizza assicurativa sulle responsabilità civili, onde tutelare i medici da una eventuale richiesta di danno, con ripercussioni personali o professionali. Se, in ottemperanza a quanto prevede la Costituzione, il personale dipendente dal Sistema Sanitario Nazionale potrebbe essere dispensato in quanto è lo Stato a rispondere del danno arrecato, la stipula ne è comunque consigliata onde evitare un eventuale, successivo provvedimento della Corte dei Conti.

L’assicurazione professionale per il personale medico: un obbligo alla sicurezza

Assicurare i medici nell’esercizio della loro professione significa coadiuvarli in una missione vera e propria, garantendo la tranquillità sufficiente per poter agire serenamente nell’interesse esclusivo del paziente. Ben lungi, dunque, dall’essere un arido artificio burocratico, l’assicurazione professionale per i medici copre sia per colpa grave che per attività più lievi, quali possono essere gli interventi non invasivi, che nella vita lavorativa esercitata come liberi professionisti, intramoenia che in studi privati.

Assicurazione professionale online dedicata ai medici

L’assicurazione professionale per medici, dunque, è una tutela necessaria e il mondo online sta ascendendo anche in questo ambito, offrendo prodotti concorrenziali e valide condizioni. Al momento della stipula, i fattori ai quali fare attenzione sono costituiti da massimale, ovvero dall’importo massimo corrisposto dalla compagnia assicurativa in caso di colpa, dall’eventuale franchigia prevista e dalle formule connesse alla copertura: la maggior parte delle polizze prevede, infatti, un’efficacia retroattiva rispetto alla data di stipula e non dunque solo all’insorgenza del danno. Può essere utile, infine, verificare se il proprio interlocutore è un broker o una compagnia assicurativa.

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