Dal 13 ottobre 2015 è completamente operativo il Regolamento n. 8 del 3 marzo 2015 emanato da IVASS ( Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ) concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela.Il Regolamento è volto a promuovere sia misure di semplificazione degli adempimenti sia il ricorso all’innovazione tecnologica al fine di ridurre gli adempimenti cartacei e la modulistica, nonché di agevolare le comunicazioni nei rapporti tra le Parti.
Il Regolamento trova applicazione nell’intermediazione di contratti assicurativi sulla vita e contro i danni mentre lascia fuori il collocamento effettuato con tecniche di comunicazione a distanza.
Le Principali novità riguardano:
Incentivazione all’utilizzo della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale per la sottoscrizione della polizza e della documentazione relativa al contratto di assicurazione;
Facoltà di mettere a disposizione del cliente, senza oneri a suo carico, strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi;
Facoltà di procedere alla ricezione/trasmissione di documentazione precontrattuale e contrattuale in formato elettronico previo ottenimento di apposito consenso.
Il predetto consenso potrà essere reso in fase precontrattuale e/o in corso di rapporto, potrà essere documentato anche mediante email o registrazione vocale, potrà riguardare un solo contratto o tutti i futuri rapporti ed essere fornito anche per un contratto già in corso.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con la conseguente necessità per le imprese e gli intermediari, di tenere traccia del consenso reso. La revoca può comportare oneri supplementari per il contraente connessi alla stampa e all’invio per posta della documentazione e la perdita dell’eventuale sconto praticato nel caso di scelta per le comunicazioni elettroniche e indicato in polizza, per le annualità/scadenze successive;
Sollecitazione alle imprese e agli intermediari all’utilizzo di strumenti elettronici per ricevere e riscontrare le richieste di informazione, di reclami e per lo scambio di comunicazioni e alla relativa conservazione digitale;
Modifiche nel contenuto e nelle modalità di consegna/trasmissione degli allegati 7A e 7B del Reg. 5/2006:
L’informativa di cui allegato 7A – concernente i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari assicurativi sono tenuti – dovrà essere affissa nei locali degli intermediari e consegnata agli assicurati solo in caso di vendita a distanza o di offerta fuori sede;
L’obbligo di consegnare/trasmettere l’informativa di cui agli allegati 7A e 7B – sui dati essenziali dell’intermedario assicurativo e sua attività – è adempiuto una sola volta – a prescindere dal numero di contratti sottoscritti dal cliente – e salvo che non vi siano modifiche nei dati in essi contenuti. Per dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo l’intermediario conserva una apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente , ovvero la prova del corretto invio della documentazione di cui al modello 7A e 7B all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente.
Se il contratto è intermediato nei locali di un collaboratore dell’Intermediario , iscritto nella sezione “E” del RUI, l’Intermediario stesso è tenuto a richiedere al collaboratore una certificazione di avvenuta affissione del modello “7A” nei locali dello stesso collaboratore; se invece il collaboratore iscritto nella sezione “E” del RUI , intermedia il contratto assicurativo fuori dei propri locali , l’Intermediario deve recepire la dichiarazione di avvenuta consegna/trasmissione del modello “7A” e “7B”.
Dal 13 ottobre 2015 si sono aggiunti anche i seguenti adempimenti, previsti nel Regolamento n. 8 dell’Ivass .
Obbligo per gli intermediari iscritti alla Sez. A, B o D del RUI e per le imprese d’assicurazione di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che dovrà essere indicato negli atti, nella corrispondenza e nel sito internet (ove esistente) e comunicata ad IVASS nei termini e modalità che verranno precisate con apposito provvedimento;
Divieto di chiedere, in fase di assunzione di nuovi contratti o di gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o già prodotta dal cliente per altri preesistenti contratti e quindi già acquisita dalla compagnia purché i predetti documenti siano ancora in corso di validità.
Con riferimento al tema dell’adeguatezza:
Resta fermo nel caso di gestione della documentazione in formato elettronico, l’obbligo dell’intermediario/impresa di effettuare la valutazione dell’adeguatezza: l’e-mail può essere utilizzata anche per acquisire la dichiarazione del cliente di rifiuto di fornire le informazioni necessarie per la valutazione dell’adeguatezza o di fornire il proprio consenso alla sottoscrizione di un contratto valutato come non adeguato (IVASS, Esiti della Pubblica Consultazione);
Fonte : Regolamento IVASS N.8/2015 ; circolare 1/2015 Metlife ; Circolare 8/2015 DAS
1 pensiero su “NUOVE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA NEL SETTORE ASSICURATIVO IN ITALIA”