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SANITA’ – Ancora senza polizze

LE COPERTURE PER I RISCHI PROFESSIONALI DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Aspettando Godot, ovvero l’obbligo di assicurazione di responsabilità civile per i medici e gli esercenti attività sanitarie come liberi professionisti. L’obbligo, scattato il 15 agosto 2014, è stato sospeso dal parere del Consiglio di Stato n. 468/2015 , in attesa del varo definitivo del  Dpr sui «requisiti minimi delle assicurazioni di responsabilità civile professionali».

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Cronistoria

E pensare che lo schema del Dpr ha ottenuto il 18 dicembre 2014 il parere favorevole della Conferenza permanente Stato-Regioni, ma è ancora in attesa della pubblicazione. Senza non può partire l’obbligo di polizza Rc professionale. È un obbligo legislativo che la categoria dei medici liberi professionisti e tutto il personale sanitario attende con urgenza, perché con norme contrattuali imposte dalla legge si avrebbero  assicurazioni più complete e medici più tutelati. Perché, se formalmente non c’è ancora l’obbligo di copertura, di fatto nessun medico o sanitario “libero professionista” può lavorare presso strutture di cura, senza aver prima esibito adeguata polizza di responsabilità civile professionale a «primo rischio». In un settore assicurativo, quello del Medmal (Medical Malpractice) dove sono in crescita le richieste danni nei confronti di ospedali, cliniche e operatori. E per certe categorie professionali, quali ginecologi, ortopedici o chirurghi, è davvero un’impresa trovare compagnie che offrano questo tipo di coperture. Vediamo ora quali sono i «requisiti minimi» che devono avere le polizze obbligatorie di responsabilità civile e contenuti nello schema di Dpr approvato a dicembre dalla Conferenza Stato-Regioni.  Anzitutto gli obbligati. Sono i liberi professionisti e le strutture  appartenenti al Servizio sanitario nazionale o alle strutture private o convenzionate.

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Requisiti minimi

Dallo schema del Dpr si evidenziano i seguenti punti:

1) il massimale minimo di polizza non potrà essere inferiore a  1.000.000 di euro;

2) le polizze stipulate prima dell’entrata in vigore del Dpr, e non conformi, restano valide fino alla prima scadenza annuale;

3) è previsto che il premio sia basato sul concetto di bonus/malus;

4) La disdetta della polizza, ovvero la sua cancellazione da parte dell’assicuratore, è possibile solo per accertata condotta colposa con effettivo pagamento  di un sinistro che il medico rischia di vedersi cancellata l’assicurazione, con un preavviso di 30 giorni.

5) è prevista la costituzione di un fondo denominato «Fondo rischi sanitari» che interviene nel caso in cui il professionista dimostri di avere corrisposto un premio superiore ai parametri stabiliti da un apposito comitato. In simili situazioni  il fondo rimborsa la differenza versata in relazione al reddito del professionista. Nel caso in cui il professionista abbia ricevuto tre rifiuti alla stipula di una polizza, il fondo provvede a reperire sul mercato un contratto avente i requisiti previsti ed eventualmente a farsi carico della differenza di prezzo;

6) nella polizza deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi a quelli di cessazione dell’attività professionale. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è possibile la disdetta. La copertura «postuma decennale» sarebbe innovativa per il mercato assicurativo italiano, dove si assiste invece, in seguito alla cessazione dell’attività del medico, a coperture «postume» non garantite in automatico e sempre inferiori al periodo di prescrizione (10 anni).

Paolo Golinucci  – Corriere della Sera – Corriere Economia 25/05/2015

MASSIMALE MINIMO RICHIESTO

€ 1.000.000,00

GARANZIA ULTRATTIVA PER CESSAZIONE ATTIVITA’

10 ANNI

RETROATTIVITA’

ALMENO DALL’AGOSTO 2014

PREMIO ANNUO

MODIFICABILE SECONDO TARIFFA “BONUS-MALUS” , CON AUMENTO O RIDUZIONE A SECONDA DEI SINISTRI

DISDETTA DA PARTE DELL’ASSICURATORE

SOLO PER ACCERTATA CONDOTTA COLPOSA CHE ABBIA PORTATO AD EFFETTIVO PAGAMENTO

ISTITUITO “FONDO RISCHI”

PER ASSICURATI CHE NON RIESCONO A TROVARE POLIZZA A COSTI SOSTENIBILI O CHE HANNO RICEVUTO ALMENO 3 RIFIUTI DA DIVERSE ASSICURATORI

CONTRIBUTO  “FONDO RISCHI”

DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI E DAI MEDICI E SANITARI CHE NE RICHIEDONO L’INTERVENTO

TERMINI PER DENUNCIARE IL SINISTRO

ENTRO 30 GIORNI DA QUANDO NE E’ A CONOSCENZA

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