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Consiglio di Stato : NON C’E’ ANCORA L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE

L’obbligo assicurativo riguardante la polizza di RESPONSABILITA’ CIVILE  per i liberi professionisti sanitari  ( MEDICI o PERSONALE SANITARIO) non è scattato il 15 agosto 2014, ma resta sospeso finché non sarà definitivamente pubblicato e reso attuativo il Decreto del presidente della Repubblica sui requisiti minimi delle assicurazioni. Eventuali inadempienze quindi, non sono per ora sanzionabili. A stabilirlo è il  parere del Consiglio di Stato 468/2015 di risposta a un quesito posto dal ministero della Salute, trasmesso alle Federazioni di Ordini e Collegi. questo il parere Consiglio di Stato (Fonte IPASVI).Lo schema di D.p.r. ha ottenuto il 18 dicembre 2014 il parere favorevole della “Conferenza Permanente STATO-REGIONI” e si attende la pubblicazione del D.P.R. con relativa attuazione per rendere operativo l’obbligo di ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE per gli ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE.OBBLIGATI :sono i liberi professionisti e le strutture sanitarie appartenenti al Ssn o alle strutture private o convenzionate con il Ssn.REQUISITI MINIMI Dallo schema di D.P.R. si evidenziano i seguenti punti: 1) Il massimale minimo di polizza non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00; 2) Le polizze stipulate prima dell’entrata in vigore del Dpr, e non conformi, restano in vigore fino alla prima scadenza annuale; 3) È previsto che il premio sia basato sul concetto di bonus/malus;4) È prevista la costituzione di un fondo denominato “Fondo rischi sanitari” che, garantendo un’idonea copertura assicurativa, interviene nei seguenti casi: a) nel caso in cui il professionista dimostri di avere corrisposto un premio superiore ai parametri stabiliti da un apposito comitato, il fondo rimborsa la differenza versata in relazione al reddito del professionista; b) nel caso in cui il professionista abbia ricevuto tre rifiuti alla stipula di una polizza, il fondo provvede a reperire sul mercato una polizza avente i requisiti previsti ed eventualmente a farsi carico della differenza di cui alla lettera a); 5) POSTUMA DECENNALE : in polizza deve essere previsto un periodo di ULTRATTIVITA’ della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi a quelli di cessazione dell’attività professionale. L’ultrattività è estes agli eredi e non e’ assoggettabile a disdetta.  La copertura “postuma decennale” sarebbe innovativa per il mercato assicurativo italiano, dove si assiste invece , in caso a cessazione dell’attività del medico, a coperture “postume” non garantite in automatico e sempre inferiori al periodo di prescrizione ( 10 anni).

L’auspicio anche per questo motivo è che la firma del D.P.R. non tardi ad arrivare . Perchè se formalmente non c’è ancora l’obbligo di polizza, di fatto nessun medico o personale sanitario libero professionista puo’ lavorare presso strutture sanitarie senza aver prima esibito adeguata polizza di RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE ” a primo rischio” .

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