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CASSAZIONE :L’ASL risponde in solido con il medico di base convenzionato per i danni al paziente

SENTENZA CASSAZIONE 6243/2015 depositata il 27 marzo 2015 L’ASL risponde in solido con il medico di base convenzionato per i danni al paziente

L’Azienda Sanitaria Locale è responsabile ex articolo 1228 Cc per la negligenza del suo ausiliario perché obbligata alla prestazione garantita dal Ssn: il professionista è solo uno strumento, al di là della scelta dell’utente.

La sentenza della Cassazione su un giudizio nel quale al medico di base veniva addebitata responsabilità per intempestività della visita domiciliare, mancato rilievo delle gravi condizioni del paziente e omessa sua ospedalizzazione.

Questo il principio di diritto : “l’ASL è responsabile civilmente ai sensi dell’art. 1228 codice civile (Responsabilità per fatto degli ausiliari) , del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. nei limiti stabiliti dalla legge”.

Il fatto a cui fa riferimento la sentenza della Cassazione depositata ieri 27 marzo 2015 vedeva in giudizio l’ASL Regionale 7 di Chivasso ed il medico di base, per accertare la responsabilità di quest’ultimo, a causa del suo negligente comportamento per  aver effettuato visita domiciliare con estremo ritardo ( pomeriggio del 2 dicembre allorchè chiamato la mattina del 1° dicembre) ad un paziente che presentava sintomi di ischemia

cerebrale e nel prescrivere poi cure del tutto inadeguate.

Il paziente ha subito paralisi della parte sinistra del corpo con necessita’ di assistenza e cure continue.

In Primo Grado il Tribunale ha condannato in solido il medico di base e la ASL ; la Corte di Appello escludeva la responsabilità dell’ASL ai sensi dell’art 1228 C.C. (responsabilità per fatto degli ausiliari) in quanto il SSN assume nei confronti dei cittadini obblighi organizzativi ma non “un obbligo diretto avente ad oggetto il contenuto della prestazione professionale in quanto le prestazioni professionali cui il paziente ha diritto si esauriscono solo in quelle che dovranno essergli fornite dal suo medico di base”. La Corte di Appello torinese escludeva anche che la responsabilità della ASL potesse fondarsi sull’art. 2049 Codice Civile (Responsabilità dei padroni e dei committenti), in assenza di un rapporto di preposizione tra Azienda Sanitaria e medico convenzionato, essendo quest’ultimo un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà, sul quale la stessa ASL non esercita alcun potere di vigilanza, controllo e direzione.

Cassazione. La Suprema Corte con sentenza 6243/2015 depositata il 27 marzo 2015 stravolge la sentenza della Corte d’appello , in quanto si afferma che anche l’ASL deve rispondere nel caso di accertata responsabilità civile del medico di base ai sensi dell’art. 1228 C.C. per culpa in vigilando del debitore principale : il rapporto di “convenzionamento” si distingue nettamente da quello della “libera professione” che il medico di medicina generale puo’ svolgere in favore di chiunque ma al di fuori della prestazione lavorativa di assistenza medico-generica. Il medico generico ( o medico di base) convenzionato nello svolgimento della propria attività professionale adempie un’obbligazione della ASL nei confronti degli assistiti/utenti del S.S.N. e le adempie per conto e nell’interesse dell’ASL.

Pertanto deve essere enunciato il seguente principio di diritto : “l’ASL è responsabile civilmente ai sensi dell’art. 1228 codice civile (Responsabilità per fatto degli ausiliari) , del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. nei limiti stabiliti dalla legge”.

L’azienda sanitaria locale risponde dei danni al paziente in solido con il professionista, anche se il camice bianco è solo convenzionato con il servizio sanitario nazionale e non dipendente.

L’Asl resta debitore della prestazione curativa nel quadro dei L.E.A. ( livelli essenziali di assistenza ) stabiliti dalla legge, mentre il fatto che sia il medico convenzionato a erogarla costituisce soltanto una modalità dell’adempimento, nonostante che il camice bianco sia scelto dal paziente e, dunque, si configura una scelta fiduciaria: va infatti ricordato che l’utente del Ssn può ben indicare anche un medico dipendente dell’Asl, a riprova che del fatto che i due modelli organizzativi sono fungibili e puntano entrambi al solo obiettivo di assicurare le cure ai cittadini.NIGUARDA PRESENTAZIONE ATTIVITA_ PRELIEVO E TRAPIANTOD_ ORGANO E

 

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