Tra le novità introdotte dal DDL di ieri 20/02/2015 in materia di assicurazioni, va segnalato quello all’art. 12 su “Ultrattività della copertura R.C. Professionale” nel quale nel contesto dell’obbligatorietà della polizza RC PROFESSIONALE per liberi professionisti ( tra cui architetti, geometri, ingegneri, geologi, periti industriali, medici, personale sanitario, dottori commercialisti, avvocati,..) si introduce l’offerta da parte delle Imprese Assicurative di un periodo di “ultrattività di 10 anni”, successivi alla scadenza della polizza.
Un segnale molto importante a tutela del libero professionista , che rischia di ricevere richieste danni fino a 10 anni dal compimento di un’attività professionale ( periodo di prescrizione per la responsabilità “contrattuale”) . Finora il mercato delle polizze RC Professionali non offriva coperture “postume” molto estese. Prendiamo atto di questa novità con interesse , per verificare “sul campo” in quali termini e modi le Imprese Assicurative si adegueranno.
ART.12 D.D.L.20/02/2015 All’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.»
articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ” e) a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”