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Aggiornamento sulla riforma delle professioni regolamentate – da ANIA – Assemblea 02 luglio 2013

Il d.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137 reca il regolamento di riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. manovra economica bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set- tembre 2011, n. 148.

Il citato art. 3, comma 5, del d.l. n. 138 ha stabilito che gli ordinamenti profes- sionali dovranno essere riformati per recepire i seguenti principi:

  • –  libertà di accesso alla professione, rimanendo comunque l’obbligo del supe- ramento dell’esame di Stato;
  • –  obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua per- manente;
  • –  adeguamento del tirocinio per l’accesso alla professione per garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il miglior esercizio della professione stessa;
  • –  pattuizione scritta del compenso professionale tra le parti al momento delconferimento dell’incarico, prese a riferimento le tariffe professionali;
  • –  previsione di organismi disciplinari separati da quelli di natura amministrativa;
  • –  libertà di pubblicità informativa su attività, titoli e specializzazioni professionali,struttura dello studio e compensi richiesti per le prestazioni;
  • –  obbligo, per il professionista, di stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’attività professionale, anche mediante apposita convenzione negoziata dall’ordine di appartenenza. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento della stipula, le condizioni della copertura e il massimale.

Il d.P.R., nei limiti dei principi sopra indicati, riforma tutte le professioni regola- mentate, esercitate da professionisti iscritti in ordini od organizzati in collegi. In particolare l’art. 5 fissa i principi dell’obbligo assicurativo stabilendo che il pro- fessionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti dal- l’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. Inoltre il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza di assicurazione, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La stipulazione della polizza può avvenire anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza. La violazione dell’obbligo di stipulazione costituisce illecito disci- plinare. L’art. 5, comma 3, stabilisce, infine, che l’obbligo assicurativo sia operante a partire dal 15 agosto 2013, cioè dodici mesi dopo l’entrata in vigore del d.P.R. medesimo (differendo il termine inizialmente previsto dal d.l. n. 138 al 13 agosto 2012).

Fonte : L’assicurazione Italiana 2012-2013 – ASSEMBLEA ANIA 2013 -Roma 02 luglio 2013

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