DI PAOLO GOLINUCCI
Dopo 44 anni un’altra assicurazione obbligatoria sta arrivando, ma a differenza di quella riguardante la circolazione dei veicoli a motore, questa per la responsabilità civile dei liberi professionisti non ha un «testo base di riferimento» o un massimale minimo obbligatorio. Le compagnie possono recitare a soggetto ed è difficile orientarsi tra le diverse clausole contrattuali.
Così a meno di 200 giorni dall’arrivo della copertura obbligatoria per i professionisti — che scatterà da metà agosto — molti sono i dubbi da risolvere. Per fare la scelta giusta ci si può rivolgere ai broker o agli organismi di categoria che hanno negoziato o stanno negoziando convenzioni collettive. Come hanno fatto, ad esempio, Inarcassa — la Cassa nazionale di assistenza per ingegneri e architetti — con i Lloyd’s. Oppure il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con Aig/Chartis, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati con le Generali.
La prova
Il paracadute di cui il professionista deve fornire traccia — indicando i massimali di copertura — al proprio cliente all’atto dell’acquisizione di un incarico, è la polizza Rc che copre errori oppure omissioni commessi nello svolgimento dell’attività e che abbiano procurato danni ai clienti o terzi. Per analizzare lo stato delle offerte assicurative per 3 categorie (dottori commercialisti , avvocati, ingegneri e architetti), CorrierEconomia ha selezionato diversi preventivi, utilizzando anche il portale www.assicurazioniprofessionali.it specializzato nella preventivazione multimarca tramite Internet di polizze di responsabilità civile professionale. Come si può vedere ci sono forti differenze di prezzo e condizioni contrattuali. Per il dottore commercialista, ad esempio, si va da una spesa minima di 900 euro a una massima di 3.500. La franchigia (la parte del risarcimento che rimane a carico dell’assicurato) va da 1.000 euro fino al 10% del danno. La clausola di retroattività (estensione della copertura ad anni precedenti la sottoscrizione della polizza) può essere illimitata o durare solo 2 anni.
I consigli
Tutti i contratti prevedono la formula «claims made» che va maneggiata con cura. A differenza di tutte le altre polizze che tutelano l’assicurato per un fatto accaduto quando la polizza era in vigore, anche se la richiesta di risarcimento avviene quando il contratto non c’è più, la «claims made» restringe i diritti in modo sostanziale.
Il professionista è coperto, infatti, solo se la richiesta danni avviene durante il periodo di efficacia della copertura. È una limitazione non da poco, soprattutto se pensiamo che una richiesta danni può arrivare entro a 10 anni dal fatto dannoso. Sarebbe auspicabile l’intervento del legislatore per dare maggiori certezze agli assicurati che, comunque, hanno pagato un premio, ma rischiano di rimanere senza paracadute.
Per avere un’adeguata copertura è, quindi, bene stipulare polizze che accettano come denuncia di sinistro non solo la «richiesta di risarcimento», ma anche la «circostanza» ossia qualsiasi atto o fatto di cui l’assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dar luogo a future richieste di risarcimento, come la ricezione di un «avviso di garanzia», o contestazioni verbali ricevute da terze parti.
Per garantirsi dai danni commessi prima della stipula della polizza, ma non noti al professionista, il contratto deve avere una garanzia chiamata «pregressa» o «retroattività». In pratica, se il professionista ha iniziato l’attività il primo gennaio 2008 e nel 2013 stipula per la prima volta un’assicurazione Rc (oppure sostituisce la vecchia copertura con quella di un’altra compagnia), dovrà stipulare un contratto con almeno cinque anni di retroattività; in caso contrario rischia di rimanere scoperto, anche se ha pagato il premio. La clausola della retroattività, purtroppo, è spesso a pagamento.
Se, invece, il professionista sta per terminare l’attività, è necessario sottoscrivere la garanzia postuma o di ultrattività: quest’ultima protegge dalle richieste di risarcimento che si possono ricevere dopo aver cessato la professione, ma relative al periodo di svolgimento dell’attività.