Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 2012 del Decreto Legge n. 158/12, sono in vigore dal 14/09/2012 le “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute”.
Modifiche sostanziali all’art.3 comma 1 riguardante la “responsabilità professionale esercente le professioni sanitarie” rispetto alla bozza di Decreto “Salute” approvata dal Consiglio dei ministri il 5 settembre 2012.
art.3 comma 1 del Decreto-Legge n.158 del 13/09/2012 – in vigore dal 14/09/2012
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attivita’ dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica nazionale e internazionale.
precedente versione : ora non in vigore
Art. 3 comma 1 – bozza Decreto Sanita’ – Consiglio dei Ministri del 05/09/2012
(Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie)
1. La colpa lieve nell’attività dell’esercente la professione sanitaria è esclusa qualora l’esercente medesimo si attenga a linee guida e buone pratiche della comunità scientifica nazionale e internazionale.