Conto alla rovescia per l’assicurazione obbligatoria contro i rischi di catastrofi naturali per 4,5 milioni di imprese. Dal prossimo 31 marzo, ma il rinvio è probabile, entrerà in vigore l’obbligo di protezione stipulando la polizza Natcat (decreto n.18/2025 attuativo della legge di bilancio 2024 n.213/23). In base alla norma tutte le aziende iscritte nel registro imprese, ad esclusione di quelle agricole , devono possedere un contratto di assicurazione per coprire i beni aziendali come fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, terreni contro questi 3 rischi catastrofali «obbligatori»:
1) sisma (terremoto);
2) frana;
3) alluvione-inondazione-esondazione.
Le imprese che non si adeguano saranno escluse dalle forme di agevolazioni previste dall’artiolo 12 del «decreto incentivi»( ad esempio agevolazioni contributive, fiscali, finanziamenti agevolati, ecc.).
Per prima cosa le imprese devono verificare se la polizza contro i danni ai beni aziendali in vigore — di norma chiamata semplicemente polizza «incendio» — prevede anche i 3 rischi catastrofali obbligatori.
L’estensione di copertura «NatCat» (catastrofi naturali) finora è presente solo nel 5% delle polizze aziendali. Per gran parte degli assicurati la nuova copertura deve essere sottoscritta entro il prossimo 31 marzo, ma è probabile il rinvio. Invece per le imprese che hanno già l’estensione «natcat» viene dato tempo di aggiornare i limiti di risarcimento, fino al rinnovo annuo della polizza o al prossimo pagamento, se avviene in modo frazionato.
Le regole
Il decreto conferma il 100% di indennizzo massimo per tutte le polizze che hanno fino ad 1 milione di euro di «somma assicurata». Al salire della somma assicurata, diminuisce il limite di indennizzo, in ragione della più bassa probabilità di perdita totale subita ai beni aziendali. Da 1 a 30 milioni di somma assicurata, il limite di risarcimento diventa il 70%; ad esempio se si assicurano 4 milioni di euro il massimo risarcimento per i danni catastrofali è di 2.800.000 euro. Per imprese che assicurano più di 30 milioni o per le «grandi imprese» (fatturato superiore ai 150 milioni di euro e con più di 500 dipendenti) il massimale di risarcimento è lasciato alla libera negoziazione fra le parti. In ogni caso a carico dell’assicurato non può rimanere piu’ del 15% del danno risarcito. Questa percentuale, detta scoperto, è rimessa alla libera negoziazione delle parti per le «grandi imprese» o per chi assicura somme superiori a 30 milioni.
Quanto si spende
Il premio della polizza viene calcolato in proporzione al rischio, alla vulnerabilità dei beni assicurati, alla storia degli eventi, alle mappe di pericolosità e modelli predittivi. Da un’ indagine de L’Economia, con somme assicurate pari a 2.500.000 euro (2 milioni per fabbricato, 500.000 euro per macchinari, attrezzature,impianti) il costo medio annuo varia da 458 euro (Cagliari) a 898 euro (Milano), ma può arrivare fino a 4.400 euro in zone particolarmente a rischio di alluvioni e terremoti.
Nella valutazione del costo e della convenienza della polizza, va anche considerato che gli obblighi previsti dalla legge di legge rappresentano una fattispecie «minima» sia per quanto riguarda i beni da assicurare sia per le le garanzia prestate.
Le merci non rientrano tra i beni da assicurare obbligatoriamente, ma può essere molto utile garantirsi se una calamità naturale provoca gravi danni al magazzino. Alle garanzie obbligatorie, è utile contrattare anche quelle «falcoltative»: ad esempio, a seconda dell’esposizione ai rischi, l’allagamento e le bombe d’acqua, o per chi ha l’attività in zona costiera,come hotel, ristoranti, attività turistiche, le maree e mareggiate. Come pure i danni da perdita di affari, se l’azienda deve rimanere totalmente o parzialmente chiusa.
Per aiutare le imprese a scegliere sul portale dell’Ivass (l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) è attivato un comparatore. Nel confronto tra le polizze un aspetto importante da valutare è anche quelo della «forma di assicurazione». Nella definizione del decreto si fa cenno alla forma «a primo rischio assoluto» che permette di risarcire il danno senza l’applicazione di alcuna sforbiciata aggiuntiva allo «scoperto» (percentuale del danno che rimane a carico del danneggiato), se la somma assicurata fosse inferiore al totale dei beni presenti in azienda.
La forma «a primo rischio assoluto» tutela maggiormente l’impresa ed è presente in diverse polizze, in alternativa alla forma «a valore intero» nella quale in caso di sinistro, il risarcimento viene ulteriormente ridotto se il rapporto tra somma assicurata e totale valori aziendali assicurabili è inferiore a 0,90. Facciamo un esempio. Se sono assicurati 10 milioni di euro, e il totale di tutti i beni vale 15 milioni di euro, e il danno da evento catastrofale è di 3 milioni, ecco che l’indennizzo è rimborsato al 66% a poco meno di 2 milioni di euro.
Infine, per una protezione anche pro-attiva, le polizze assicurative prevedono sconti sul premio in misura proporzionale ai sistemi di prevenzione che l’impresa può aver attuato a tutela dei danni catastrofali.


