Pazienti più tutelati in caso di malasanità, o di semplici errori da parte del medico o del chirurgo, massimali di risarcimento che di conseguenza si adeguano con un aumento dei premi da pagare. Sono le conseguenze pratiche del varo del decreto attuativo (DM 232/23) della legge 24/17 sulla responsabilità degli esercenti professioni sanitarie, venuto alla luce dopo 7 anni di attesa e in vigore dal 16 marzo. La polizza, obbligatoria, deve coprire le richieste di risarcimento avanzate dai pazienti e pervenute in corso di validità del contratto sia per fatti commessi nei La polizza, obbligatoria, deve coprire le richieste di risarcimento avanzate dai pazienti e pervenute in corso di validità del contratto sia per fatti commessi nei 10 anni antecedenti la sottoscrizione che per sinistri denunciati nei 10 successivi, in caso di cessazione dell’attività. Nei contratti stipulati dalle strutture sanitarie (ospedali, poliambulatori, Rsa, laboratori di analisi) deve essere assicurata la responsabilità civile di tutti i soggetti operanti a qualsiasi titolo. Quindi il personale medico, quello sanitario, i dipendenti o liberi professionisti convenzionati o «strutturati», anche se scelti dal paziente. Obbligato ad acquistare la polizza «a primo rischio» è anche l’«esercente attività libero professionale»: come ad esempio il medico chirurgo o quello ambulatoriale che rilascia fattura al paziente.
I massimali
Per la struttura sanitaria con attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il contratto di assicurazione deve prevedere 2 massimali: il primo di 5 milioni di euro per ogni sinistro; il secondo, di 15 milioni per quelli denunciati in un anno. I massimali minimi scendono a 2 e 6 milioni e a 1 e 3 milioni se la struttura sanitaria non svolge attività chirurgica, o se è un laboratorio di analisi.
Per il libero professionista la polizza di responsabilità civile deve avere un massimale minimo di 2 e 6 milioni per anno se svolge attività chirurgica, ortopedica od assistenza al parto, o di 1 e 3 milioni negli altri casi. Per tutti gli altri professionisti, che non adempiono ad obbligazioni contrattuali con il paziente, ma sono coperti dalla struttura sanitaria, l’unica polizza obbligatoria a loro carico è quella denominata «Rc per colpa grave» che scatta solo nel caso di «rivalsa» della struttura o della sua assicurazione per «grave negligenza» sentenziata da Tribunale o Corte dei Conti: il massimale minimo è di tre volte la retribuzione o il corrispettivo annuo del professionista.
Ad ogni scadenza annuale è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di polizza, applicando un sistema di «bonus-malus» in base all’entità dei sinistri denunciati e le azioni intraprese per la gestione ed analisi del rischio. Viene introdotta come per l’Rc auto l’azione diretta verso l’assicurazione: il terzo danneggiato, oltre alla struttura sanitaria, può citare in giudizio anche la compagnia dell’ospedale pubblico o privato, a maggior garanzia del cittadino che richiede un danno.
La rinuncia
Le strutture sanitarie dotate di proprio risorse adeguate possono rinunciare all’obbligo totale di polizza assicurativa mettendo a disposizione delle richieste danni avanzate, “misure analoghe” con appositi accantonamenti chiamati “fondo rischi” e “fondo riserva sinistri”. La congruità dell’importo dei due fondi dedicati deve essere certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale. Viene anche resa obbligatoria la creazione di un Comitato Valutazione Sinistri per ogni struttura, in grado di valutare , sul piano medico legale, clinico e di analisi del rischio, la fondatezza delle richieste danni ricevute. È concesso un periodo di 24 mesi per adeguare le polizze in corso da parte degli assicuratori e i parametri per le «misure analoghe» da parte delle strutture sanitarie. L’efficacia della copertura è condizionata dal conseguimento di almeno il 70% dei crediti formativi obbligatori in medicina dell’ultimo triennio (2023-2025) dei sanitari.
Articolo di Paolo Golinucci
L’Economia del Corriere della Sera 22 aprile 2024 vedi

