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ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VITA PRIVATA : principali garanzie v.2023

Vediamo come viene protetta la responsabilità’ civile dell’Assicurato, single o tutti i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia.

Le nuove garanzie riguardano :

Risultati immagini per WALLBOX IMAGEDanni da proprietà e gestione di colonnina ricarica veicolo elettrico La Società rimborsa i danni provocati a Terzi dalla proprietà e gestione  wallbox o colonnina di ricarica privata di veicoli elettrici, collocata nell’area recintata dell’abitazione dell’assicurato.

studenti, viaggi , soggiorno estero, erasmus, studioFigli con dimora diversa per motivi di studio

Sono coperti dalla presente garanzia anche i danni provocati a Terzi da parte di figli maggiorenni, di età non superiore ai 26 anni, che abbiano la residenza in un altra città o all’estero per motivi di studio. La copertura Assicurativa comprende anche i danni causati dall’utilizzo di appartamento o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte dei figli dell’Assicurato, studenti universitari (che siano lì residenti o no).

Sono coperti dalla presente garanzia anche i danni provocati a Terzi :

-da figli minori o incapaci, qualora il figlio minorenne o incapace del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente: 1) a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge; 2) al periodo dell’affidamento;

-dalla partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dalla normativa vigente ed autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una polizza di responsabilità civile stipulata dall’Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;

-dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione dei danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere sanitario (medico, infermieristico e paramedico).Nel caso esista una polizza stipulata dall’associazione di volontariato la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;

casa photo

RC proprietà fabbricato compresi danni da spargimento d’acqua per rottura accidentale impianti con franchigia di € 50,00 per sinistro;

conduzione della dimora abituale e saltuaria dell’assicurato;

Attività di “Home Sharing” – R.C. del Locatore

Responsabilità civile del Locatore – Fabbricato Locato a Terzi

La garanzia è prestata per la responsabilità civile del soggetto – e suo nucleo familiare –  a cui il Contraente, o un componente del suo nucleo familiare, ha ceduto in locazione (o in comodato) il fabbricato.Il locatario (o il comodatario) è pertanto considerato Assicurato.

La garanzia è prestata, esclusivamente per la responsabilità civile dell’Assicurato, per i danni:

  • derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l’Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall’uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell’arredamento.

La garanzia opera purché il fabbricato venga ceduto in locazione o in comodato in base a regolare contratto e in conformità alla normativa di legge. In caso di sinistro la Società ha facoltà di verificare tali requisiti, anche mediante l’acquisizione della relativa documentazione che il Contraente è tenuto a fornire

RC Locatore di mobilio

Con riferimento al fabbricato indicato sulla scheda di polizza, che l’Assicurato cede in locazione (o in comodato) a terzi, la garanzia è prestata, per la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell’arredamento di sua proprietà che si trovano in esso e che sono utilizzati dal locatario (o dal comodatario).

 

ESTENSIONI ATTIVABILI CON PAGAMENTO AGGIUNTIVO 

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Responsabilita’ Civile bicicletta a pedalata assistita                                                                    

La Società risarcisce i danni provocati a terzi dall’assicurato per la proprieta’ e/o l’utilizzo di biciclette a pedalata assistita.

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Responsabilità Civile per proprietà e utilizzo di monopattini elettrici                                       

  Si intendono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla proprietà e dall’uso di monopattini elettrici che ai fini della circolazione – per limiti di velocità e potenza – siano equiparati dalla legge alle biciclette. La presente estensione di garanzia opera con   l’applicazione di un limite di risarcimento di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa e, limitatamente ai danni a cose, di una franchigia di € 250.

Immagine cyber Responsabilità Civile per danni derivanti da Violazione Privacy online dei figli minorenni

la Società tiene indenne l’assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danni: 1) derivanti dalla violazione della legge sulla privacy; 2) di immagine; 3)   alla vita di relazione 4) alla reputazione

cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge , derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l’utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

La garanzia opera:

  • con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di euro 3.000 e con l’applicazione di una franchigia di euro 500;
  • per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ALTRE PRINCIPALI GARANZIE DI BASE NELLA POLIZZA “RESPONSABILITA’ CIVILE VITA PRIVATA”

Alcune delle garanzie che coprono i danni provocati a terzi da:

piscine, attrezzature sportive

        attrezzature  per gioco

Giardini, parchi, orti e relative recinzioni e cancelli automatici

 

 

Caduta antenne, pannelli solari

Pratica campeggio, pesca, anche subacquea

 

Imbarcazioni remi e a vela non superiore a 6,5 metri , tavole a vela

 

proprietà ed uso di biciclette 

animali domestici

 

incendio di cose dell’assicurato

 

Guida di autoveicoli o motocicli non di proprieta’, per i danni provocati al proprietario trasportato

pratica amatoriale di sport comuni compreso lo sci alpino,

come richiesta obbligatoriamente a partire dal 01 gennaio 2022 dal D.Lgs 28.02.2021 n.40

Per ulteriori informazioni, leggere le condizioni di polizza ed acquisto online : https://www.golinucci.it/592

 

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