Scatta anche per gli avvocati l’obbligo di copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale : con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre scorso del decreto attuativo sulle condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze di responsabilità civile ed infortuni, si conclude un iter che era iniziato nel 2012, quando in Italia divenne obbligatoria l’assicurazione per i professionisti in genere. Ad accezione di medici ed avvocati, per i quali si era in attesa dei decreti attuativi.
Dall’11 ottobre 2017 tutti gli avvocati dovranno avere una polizza assicurativa di Responsabilità civile professionale, ossia a copertura dei danni provocati nello svolgimento dell’attività a terzi, compresi i clienti. Con questa assicurazione la protezione scatta per errori commessi nell’esercizio di attività «quali la rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri», consulenza ed assistenza anche stragiudiziale, la redazione di pareri o contratti, l’assistenza del cliente nello svolgimento di attività di mediazione, ed altre attività per le quali l’avvocato è abilitato.
La tutela deve valere anche per i fatti colposi o dolosi di personale dello studio legale, quali collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali e per i danni derivanti dalla perdita di documenti, titoli e valori ricevuti in deposito. Deve essere attiva anche la clausola chiamata «vincolo di solidarietà»: se l’avvocato è responsabile solidalmente con altri soggetti per il risarcimento di un danno, la polizza deve coprire interamente tutte le incombenze aggiuntive che possano derivare all’avvocato.
Innovativa la norma che obbliga le compagnie assicurative a prestare polizze di Responsabilità civile per avvocati con un raggio di azione della polizza molto ampio, anche a tutela degli eredi o dei professionisti che abbiano cessato l’attività: le richieste di risarcimento devono essere accettate anche per fatti accaduti prima della data di sottoscrizione della polizza, per i quali l’avvocato non sia a conoscenza di contestazioni, attraverso la clausola chiamata di «retroattività illimitata»; terminata la carriera forense, la polizza deve prevedere una ultrattività di «almeno dieci anni« («postuma decennale») a garanzia di future contestazioni insorte nel periodo di prescrizione decennale concesso ai clienti o terzi in genere per contestare un errore professionale. Non è ammessa la disdetta da parte dell’assicuratore in caso di comunicazione di una richiesta di risarcimento («sinistro») avanzata all’avvocato nel corso della durata del contratto, o durante il periodo di estensione dell’ultrattività.
Il decreto attuativo identifica 6 diversi limiti di risarcimento, a seconda della fascia di rischio. Si parte da un importo di 350 mila euro, che è il massimale a copertura dei danni provocati a clienti o terzi per errore professionale, se l’avvocato ha un fatturato annuo inferiore a 30 mila euro; per arrivare a un milione se il fatturato annuo del singolo professionista è superiore a 70 mila euro. Per gli studi associati o società fra professionisti si va da uno a cinque milioni di euro come limite di risarcimento, a seconda della composizione dello studio.
Altro obbligo assicurativo per gli studi legali è quello di un’assicurazione contro gli infortuni a favore di avvocati, collaboratori, praticanti e dipendenti non soggetti Inail – occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale – e che provochino la morte (capitale minimo da assicurare 100 mila euro), l’invalidità permanente (100 mila euro) o inabilità temporanea (50 euro al giorno), ed il rimborso spese mediche.
Paolo Golinucci _ Corriere Economia – CORRIERE DELLA SERA 24/10/2016