polizze vita

ASSICURAZIONI SULLA VITA LEGATE A FINANZIAMENTI – L’ISVAP FISSA LE REGOLE

L’Isvap (Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni) ha pubblicato l’11 aprile il primo provvedimento attuativo del Decreto sulle liberalizzazioni, fissando i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita connesso all’erogazione di un mutuo o di un credito al consumo.Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’Autorità entro il 18 aprile 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica: regolamentopolizzemutui@isvap.it . Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell’Autorità:                                                                                                                                                           – le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;le conseguenti risoluzioni dell’Autorità stessa. Considerato il termine ristretto entro cui il Regolamento va emanato, la scadenza per l’invio dei commenti è fissata per il 18 aprile 2012.E’ confermato che la Banca non puo’ essere beneficiaria dell’assicurazione sulla vita se riveste anche il ruolo di intermediario assicurat Nel caso in cui le banche e gli altri intermediari finanziari condizionino l’erogazione di un mutuo o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche ed agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è in ogni caso libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che deve essere accettata dalla banca o dall’intermediario finanziario senza variare le condizioni per l’erogazione del mutuo o del credito al consumo.                    Quale polizza ? Per quanto riguarda la forma tariffaria del contratto, l’Autorità ritiene che risponda alla finalità della norma la polizza temporanea caso morte a capitale decrescente. Tale forma è strettamente funzionale alle esigenze di restituzione del finanziamento e copre il rischio di decesso dell’assicurato durante un determinato arco temporale, prevedendo la liquidazione di un capitale decrescente, pari al debito residuo del mutuo o del finanziamento da rimborsare. Se l’assicurato è in vita alla scadenza della polizza nessun capitale è dovuto.Quali prestazioni ? Relativamente alle prestazioni assicurative si prevede che la polizza, oltre all’erogazione del capitale caso morte, possa offrire – qualora nel periodo intercorrente tra la data di comunicazione del decesso e la liquidazione del capitale, necessario alla gestione amministrativa, vengano a scadenza delle rate del mutuo o del credito al consumo – l’immediata liquidazione di tali rate, salvo successivo conguaglio in sede di liquidazione definitiva. Ciò consente di offrire ai beneficiari una risposta alle più immediate esigenze che seguono il decesso dell’assicurato debitore. In considerazione della natura del contratto in esame, in cui l’esigenza di copertura non nasce da un’iniziativa spontanea del consumatore, ma deriva da una specifica richiesta dell’ente finanziatore che a tale polizza condiziona l’erogazione del mutuo o del credito al consumo, le imprese di assicurazione possono prevedere, quali limitazioni della prestazione, le sole esclusioni previste dal codice civile ed in particolare per il decesso causato da dolo del contraente o dei beneficiari (articoli 1900 e 1922 c.c.) e, salvo patto contrario, per il suicidio avvenuto nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione (articolo 1927 c.c.). Nella polizza deve essere previsto l’ammontare, in valore assoluto, dei costi sostenuti dal cliente nel corso della durata contrattuale, con evidenza dell’importo percepito dall’intermediario.    Per quanto riguarda la durata si prevede che il contratto assicurativo debba avere una durata pari a quella del mutuo o del credito al consumo. Relativamente alla periodicità del pagamento del premio si prevede che la polizza offra, a scelta del cliente debitore, la possibilità di pagamento di un premio anticipato in unica soluzione o di un premio annuo, frazionabile in sottoperiodi. Per la verifica dello stato di salute dell’assicurato si prevede che il contratto individui i casi in cui è richiesta la visita medica, indicandone i costi e i casi in cui l’accertamento dello stato di salute dell’assicurato può essere effettuato tramite la compilazione del questionario anamnestico.Per quanto riguarda la disciplina relativa al c.d. periodo di carenza, ossia il periodo iniziale del contratto durante il quale le garanzie non sono efficaci, si prevede l’esclusione della carenza in caso di visita medica ed un limite massimo di carenza di 90 giorni per gli altri casi.Relativamente ai beneficiari, in linea con quanto previsto dal Provvedimento ISVAP n. 2946 del 2011, si prevede che essi siano liberamente indicati dall’assicurato. La banca o l’intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall’intermediario finanziario o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

In caso di trasferimento del mutuo.Nel contratto dovrà essere indicato che in caso di pagamento di un premio unico e di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o di estinzione del credito al consumo, l’impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restituisce all’assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, indicando la facoltà per l’assicurato di richiedere, in alternativa, la prosecuzione della polizza fino alla scadenza a favore, eventualmente, di un nuovo beneficiario designato. 10 giorni di tempo per ricercare soluzioni alternative a quelle della Banca.Al fine di rendere consapevole l’assicurato della facoltà riconosciutagli dalla legge di poter ricercare una polizza assicurativa sulla vita più conveniente rispetto a quelle sottoposte dalla banca o dall’intermediario finanziario,è previsto che la banca o l’intermediario finanziario, all’avvio delle trattative, diano informativa scritta all’assicurato di tale facoltà e dei contenuti minimi del contratto di assicurazione richiesto, concedendogli un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per ricercare sul mercato un contratto più conveniente. Fac simile di preventivo e database offerte online.Per rendere più agevole la comparazione dei preventivi è stato inoltre predisposto un fac-simile di preventivo che riporta i dati essenziali del contratto e il relativo premio, nella forma a premio unico e a premio annuo. La struttura del preventivo consentirà alle imprese di mettere in evidenza al cliente i fattori concorrenziali che, oltre al premio finale, possono rendere più conveniente la polizza offerta, quali la inclusione della copertura opzionale sulle rate in scadenza subito dopo il decesso, la disciplina delle cause di esclusione della copertura, la rinuncia alla carenza, l’assenza di obbligo di visita medica, oppure, in caso di visita medica, l’assenza di costi per l’assicurato, la tempistica di liquidazione, ecc. Elenco Imprese e Prodotti ad hoc sul sito internet dell’Isvap.Infine, per favorire la conoscenza dei prodotti disponibili sul mercato e incentivare i confronti, si è previsto che l’impresa comunichi all’ISVAP, non appena disposta la commercializzazione di un prodotto vita rispondente ai requisiti del regolamento, la denominazione commerciale del prodotto. Sul sito dell’ISVAP sarà pubblicato l’elenco delle imprese e dei relativi prodotti.

 

Rispondi