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LIBERALIZZAZIONI-TESTO APPROVATO IN SENATO – art.9 Obblighi del professionista

Nel testo del decreto sulle liberalizzazioni approvato con 237 voti favorevoli e 33 contrari il giorno 1 marzo 2012 in Senato, all’art. 9 “disposizioni su professioni regolamentate ” è sparito il capoverso riguardante l’obbligo di rilasciare preventivi in forma scritta da parte del professionista al momento del conferimento dell’incarico.  Resta  l’obbligo di indicare i dati della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale.

” Art. 9 c. 4 : Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.  In ogni caso la misura del compenso è  previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e’ riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.


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