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VA SOSPESO IL CHIRURGO INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO – sentenza Cassazione

Va sospeso dall’attività il ginecologo indagato per omicidio colposo. La Corte di Cassazione ribalta il verdetto sia del Gip sia del tribunale di sorveglianza, che avevano considerato superflua la misura interdittiva nei confronti di un chirurgo ginecologo. Contro il medico il Pubblico ministero aveva aperto un procedimento ravvisando una grave negligenza nella morte di una paziente per le conseguenze di una laparoscopia. L’intervento, tra l’altro sconsigliato per il tipo di patologia, era stato eseguito in maniera tanto scorretta da procurare alla paziente lesioni gravi all’intestino e alla vescica. Conseguenze di cui il medico si era reso conto nel corso dell’intervento senza però riparare ai danni, neppure nei giorni successivi quando le condizioni della signora erano peggiorate. Il ginecologo era inoltre già stato querelato per lesioni gravissime procurate a un’altra sua “assistita” con un raschiamento. In considerazione di una condotta tanto grave da far ipotizzare addirittura un omicidio volontario, benché sotto l’aspetto del dolo eventuale, il pm aveva rinnovato anche in sede d’appello la richiesta di uno stop all’attività, incassando il doppio no del Gip e del Tribunale del riesame. Secondo i giudici la misura doveva considerarsi superflua nei confronti di un indagato per un reato di natura colposa per giunta incensurato. In più, a garanzia delle pazienti, c’era la disposizione dell’ospedale che aveva vietato l’esecuzione di interventi come quello fatto dal ricorrente. Non è d’accordo la Cassazione che giudica opportuna la sopensione dall’attività per escludere il rischio concreto di offendere nuovamente interessi collettivi già colpiti. La Cassazione invita a tenere presente quanto disposto dall’articolo 133 del codice penale sulla gravità del reato. In particolare la personalità dell’indagato, incline a violare regole cautelari, l’evitabilità dell’evento e il grado di esigibilità della condotta omessa.

Patrizia Maciocchi – SOLE 24 ORE 19/11/2011 testo sentenza 1429/11

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