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Rc auto, il malus scatterà solo con il 51% di colpa

Stop all’ aumento dell’ Rc auto solo perché in un incidente ci viene addebitata una percentuale di colpa. I rincari del premio, per effetto del bonus malus, possono scattare solo se c’ è la «responsabilità principale» in un sinistro, pari ad un grado del 51%. E’ questa la principale novità contenuta nel provvedimento 2590 dell’ Isvap, l’ authority che vigila sulle assicurazioni, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 22 febbraio scorso. Questa disposizione stravolge il principio fin qui in vigore, che comportava il peggioramento della classe di merito anche se si era solo colpevoli in minima parte. Se, a seguito di un incidente stradale, la responsabilità di un conducente è inferiore a quella di un altro, oppure è paritetica (50%), non si subirà la maggiorazione tariffaria: la propria quota di responsabilità verrà solo annotata nell’ attestato di rischio della polizza Rc auto, il pedigree dei guidatori. Se ci sono più incidenti nel corso dell’ ultimo quinquennio, il malus – e l’ aumento di premio della polizza – scatterà solo quando la «responsabilità cumulata» avrà raggiunto il 51%. E’ stata inoltre estesa a cinque anni la validità dell’ attestato di rischio. Questo consente di far valere la propria classe di merito in caso di stipula di una nuova polizza dopo una lunga interruzione. Le compagnie di assicurazione devono rendere operative tutte queste novità dal 31 luglio 2008. Dal 23 febbraio è invece operativa la norma che obbliga la compagnia a rilasciare, entro 15 giorni dalla richiesta, l’ attestato di rischio, anche con contratto regolarmente in vigore.

Golinucci Paolo

Pagina 22
(7 aprile 2008) – Corriere Economia

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