SOLUZIONI PER MANTENERE OPERATIVA LA POLIZZA ANCHE IN MANCANZA DI CREDITI FORMATIVI ECM
Entro il 31 dicembre 2025, tutti i medici e gli operatori sanitari dovevano completare i 150 crediti ECM (educazione continua in medicina) previsti dal triennio formativo 2023-2025. Non è solo un adempimento burocratico: è una svolta culturale che intreccia competenza, responsabilità e tutela professionale.Il Decreto-legge 152/2021, convertito con la Legge 233/2021, lega infatti in modo diretto la validità della polizza di responsabilità civile professionale al rispetto dell’obbligo formativo: almeno il 70% dei crediti deve essere conseguito perché la copertura assicurativa sia pienamente operativa: il Decreto-legge 152/2021, convertito con la Legge 233/2021 recita espressamente “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”. Cosi’ tutti i medici dovranno verificare che al 31/12/2025 i crediti ECM siano almeno pari a 105 ore di formazione, per non incorrere, in caso di sinistro, alla inefficacia della loro polizza di responsabilita’ civile professionale.

Per le compagnie assicurative, l’adempimento ECM rappresenta quindi un parametro fondamentale per dare copertura o meno alla polizza RC PROFESSIONALE DEL MEDICO : a fine dicembre , in una causa presso il tribunale di Roma , una primaria Compagnia Assicurativa, chiamata in causa dal proprio assicurato, medico per un danno di responsabilita’ civile profesionale, ha chiesto al Giudice di ordinare al medico l’esibizione del Certificato Ufficiale, rilasciato dall’Ente Competente (ECM, FNOMCeO o altra piattaforma ufficiale) attestante il numero di crediti ECM maturati nel triennio formativo 2023-2025, ovvero eventuali documenti comprovanti il completamento di corsi ECM, evidenziando che “l’esibizione di tali documentazione e’ necessaria per accertare se ricorra la inoperatività della garanzia assicurativa, ai sensi del D.M. 232/2023 e degli artivoli 1892 e 1898 del Codice Civile”.

