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CALAMITA’ NATURALI : I SEGRETI PER AVERE UN BEL PARACADUTE

Un obbligo ai nastri di partenza che riguarda oltre 4,5 milioni di partite Iva. È’ quello sulla polizza di assicurazione contro i rischi catastrofali che dal primo gennaio 2025 devono possedere tutte le aziende – ad esclusione di quelle  agricole — come previsto dalla legge 213/2023 (legge di Bilancio 24). L’intenzione del governo è di trasferire alle imprese private la copertura economica del crescente rischio di danni da alluvioni, terremoti ed altre catastrofi naturali, con polizze che finora avevano acquistato non più del 5% di imprese in Italia. Dalle statistiche del riassicuratore Munich Re nel 2023 per eventi catastrofali ci sono state perdite complessive mondiali di 227 miliardi di euro, di cui solo 86 risarciti dalle assicurazioni. Il 76% dei danni deriva da condizioni meteorologiche, il 24% da cause geofisiche. In Europa le perdite ammontano a 75 miliardi di euro e solo 17 miliardi erano assicurati.

Seguendo la normativa e le indicazioni contenute nel decreto attuativo, le imprese devono acquistare una polizza per coprire i danni ai propri terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, direttamente cagionati da alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.A carico dell’impresa assicurata la polizza non deve prevedere una franchigia per un importo superiore al 15% dei danni subiti. Il limite di risarcimento deve essere almeno del 70% della somma assicurata, per aziende con somma assicurata tra 1 e 30 milioni di euro. Alla negoziazione tra impresa e assicurazione è lasciata la definizione della franchigia e dei limiti di risarcimento, se si assicurano più di 30 milioni di beni aziendali.

Il  premio  è determinato in misura proporzionale al rischio in base all’ubicazione dei beni sul territorio e della loro vulnerabilità in base alle serie storiche attualmente disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi.

La legge sancisce per le compagnie l’«obbligo a contrarre» e pertanto devono offrire polizze a tutte le imprese interessate, pena una sanzione amministrativa da 100.000 a  500.000 euro.  Le aziende che non sottoscrivono la  polizza perderanno l’accesso a contributi pubblici, come agevolazioni finanziarie o sovvenzioni, e dovranno sostenere interamente i costi di ripristino post terremoto, alluvioni, inondazioni, esondazioni.

In Italia la scarsa presenza  delle polizze catastrofali è dovuta, da un lato, ai costi e dall’altro a  offerte non sempre semplici e chiare.

Da una recente indagine dell’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni)  emerge che i contratti proposti dalle compagnie di assicurazione sono disomogenei come prestazioni e difficili da confrontare, e che sono cruciali per una effettiva e diffusa applicazione di queste garanzie:

a) la semplicità dei contratti;

b)  l’adozione di modalità di sottoscrizione semplificate (senza compilazione di questionari complessi, con informazioni tecniche che l’assicurato potrebbe non conoscere pienamente;

c)  la massima trasparenza circa l’estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni.

Per la protezione aziendale è quindi consigliabile confrontare se  può risultare più conveniente assicurare i rischi catastrofali all’interno della polizza “base” aziendale che comprende oltre all’incendio anche gli “eventi atmosferici” come trombe d’aria, uragani, grandine, oppure acquistare una polizza a se stante dei soli rischi catastrofali, per confrontare i costi e le garanzie.Attenzione: nella normativa sulla polizza dei rischi catastrofali non è obbligatorio assicurare le merci. È quindi consigliabile valutare il costo per proteggere anche l’eventuale danno che una calamità provoca al magazzino dell’azienda. 

Paolo GOLINUCCI 25/11/2024 L’Economia del Corriere della Sera

 

 

https://www.corriere.it/economia/risparmio/24_gennaio_24/assicurazioni-le-aziende-c-l-obbligo-polizza-contro-calamita-naturali-come-funziona-187beb70-b911-11ee-8aa6-3680458504a6.shtml

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