Dal 15 gennaio 2026 il sistema assicurativo italiano si dota di un nuovo presidio di tutela: l’Arbitro Assicurativo, organismo indipendente pensato per risolvere in modo semplice, rapido ed economico le controversie tra clienti e imprese di assicurazione, intermediari compresi. L’Arbitro Assicurativo nasce per offrire ai contraenti, agli assicurati e ai beneficiari una via alternativa al giudice
ARBITRO ASSICURATIVO : COME FUNZIONA
CHI PUÒ RICORRERE
Possono presentare ricorso:
- contraenti di polizze assicurative
- assicurati e beneficiari
- consumatori, microimprese e altri clienti non professionali
Prima di presentare un ricorso all’AAS, devi presentare un reclamo scritto all’impresa di assicurazione o all’intermediario che hanno 45 giorni di tempo per risponderti. Se entro questo termine non ricevi risposta, oppure se la risposta che ricevi non ti soddisfa, puoi rivolgerti all’AAS.
Quando presenti il ricorso all’AAS ( Arbitro Assicurativo) devi inoltre verificare che:
- non siano passati più di 12 mesi dalla data in cui hai presentato il reclamo;
- i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui hai presentato il reclamo.
TIPOLOGIE DI POLIZZE E LIMITI
Il ricorso è ammesso per controversie relative a:
- polizze danni (auto, casa, infortuni, responsabilità civile, imprese)
- polizze vita e prodotti assicurativi con componente finanziaria
- condotta degli intermediari (agenti, broker, banche)
Sono esclusi:
- i casi già pendenti davanti al giudice
- le controversie su grandi rischi e clienti professionali di elevate dimensioni
- le richieste che implicano valutazioni medico-legali complesse o accertamenti istruttori non documentali
COSTI
Il ricorso prevede un contributo di importo contenuto (€ 20) a carico del ricorrente.
Il contributo:
- è dovuto al momento della presentazione
- viene restituito in caso di accoglimento, anche parziale
Non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato.
Puoi rivolgerti all’AAS se hai una controversia che riguarda un contratto di assicurazione, purché concluso, di cui sei il contraente, l’assicurato, il beneficiario oppure un danneggiato che può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione (ad esempio, in caso di RC Auto).Se chiedi il pagamento di una somma di denaro, il ricorso all’AAS è soggetto a precisi limitidi valore:
- 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte;
- 150.000 euro per le altre polizze vita;
- 25.000 euro per le assicurazioni danni (es. casa, salute, viaggi);
- 2.500 euro se sei un danneggiato e agisci direttamente contro l’impresa nei casi sopra indicati (per i sinistri RC Auto che rientrano nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 CAP (codice assicurazioni private) , il ricorso deve essere promosso nei confronti della tua compagnia assicurativa).
Se, invece, con il tuo ricorso non chiedi il pagamento di una somma di denaro, perché la controversia riguarda l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà previsti dal contratto (ad esempio, quali rischi sono compresi e quali esclusi), non ci sono limiti di valore.
QUANTO TEMPO OCCORRE ATTENDERE PER AVERE UNA RISPOSTA DALL’AAS?
Dal momento in cui il tuo ricorso viene ricevuto, si avvia una procedura che ha tempi precisi ed è gestita dalla Segreteria tecnica istituita presso l’IVASS:
- l’impresa o l’intermediario hanno 40 giorni dalla ricezione del ricorso per inviare le proprie controdeduzioni;
- tu hai poi 20 giorni per fornire una replica alle controdeduzioni;
- alla tua replica, l’impresa o l’intermediario hanno 20 giorni per ribattere con una controreplica;
- entro 90 giorni dal completamento del fascicolo riceverai la comunicazione dell’esito del tuo ricorso.
Il termine di 90 giorni può essere prorogato una sola volta, fino a un massimo di ulteriori 90 giorni se il tuo ricorso presenta particolari complessità. In tal caso, la Segreteria tecnica ti informerà e ti comunicherà il nuovo termine previsto per la conclusione della procedura.
COSA PUÒ FARE L’AAS?
L’AAS decide chi ha ragione e chi ha torto nelle controversie tra la clientela e le imprese e/o gli intermediari assicurativi. Le sue decisioni non sono vincolanti per le parti. Tuttavia, se l’impresa o l’intermediario non adempiono alle decisioni dell’Arbitro, la notizia dell’inadempimento è pubblicata sul sito dell’AAS, in una sezione dedicata, per un periodo di 5 anni. Inoltre, l’impresa o l’intermediario sono tenuti a pubblicare la medesima notizia sul proprio sito internet per un periodo di 6 mesi. Se l’intermediario non ha il sito internet, la notizia dell’inadempimento sarà affissa all’interno dei locali dove lo stesso opera. La pubblicazione della notizia dell’inadempimento deve essere comunicata alla Segreteria tecnica, che, in assenza, annoterà tale circostanza sul sito dell’AAS.
Se la decisione dell’AAS non è ritenuta soddisfacente, ciascuna parte può comunque rivolgersi al giudice.

