La responsabilità civile, obbligatoria dal 15/08/ 2013, spesso garantisce solo parzialmente gli ignari assicurati e sara’ obbligatorio lo scudo assicurativo per la polizza di responsabilità civile dei liberi professionisti, a garanzia degli errori causati a terzi o ai clienti. Cosi’ per oltre 2 milioni di professionisti sarà ineluttabile sottoscrivere la polizza di responsabilità civile professionale, di cui fornire traccia e massimali ai propri clienti all’atto dell’acquisizione di un incarico.
Differenze
Una necessità che va valutata con cura: il paracadute rischia di non aprirsi se le condizioni della polizza non sono ben studiate. E per i professionisti prendere dimestichezza con parole come richiesta di risarcimento, garanzia retroattiva e postuma (vedi tabella) diventa fondamentale per districarsi in questi contratti.
A differenza di quanto avviene per tutti gli altri contratti assicurativi, compresa l’Rc auto, dove si paga una richiesta di risarcimento se il fatto dannoso è stato commesso durante il periodo di assicurazione anche se la polizza non esiste più al momento della denuncia del sinistro, i professionisti dovranno sempre avere una polizza aperta al momento della denuncia, perché la forma di assicurazione in uso è la claims made. Ovvero si è coperti solo se la denuncia di sinistro viene fatta in vigenza della polizza e riguarda un comportamento colposo avvenuto durante il periodo di efficacia dello stesso contratto.
E’ una forma che va spiegata e rispiegata perché inusuale e riduttiva dei diritti dell’assicurato, il quale la deve approvare specificatamente in quanto clausola vessatoria. Se pensiamo che poi le richieste danni ad un professionista possono arrivare anche fino a 10 anni dall’accadimento del fatto dannoso ecco che districarsi tra le polizze claims made è fondamentale per scegliere la più completa come garanzie.
Le polizze complete riconoscono come evento da denunciare — durante il periodo di assicurazione — sia la richiesta di risarcimento avanzate in forma scritta direttamente all’assicurato, che la circostanza, ossia qualsiasi atto o fatto di cui l’assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dar luogo a future richieste di risarcimento, come ad esempio inchieste penali, contestazioni ricevute verbalmente da terze parti. Queste soluzioni complete sono offerte tipicamente dalla compagnie britanniche, come i Lloyd’s o Dual.
Quella che invece è una brutta copia di un paracadute completo, e che dovrebbe essere regolamentata anche con l’intervento del legislatore, è la versione che ammette come sinistro la sola richiesta di risarcimento ricevuta dall’assicurato nel periodo di vigenza della polizza. Per esempio un ingegnere che riceve un avviso di garanzia a seguito di irregolarità in un cantiere: in questo caso non c’è richiesta di risarcimento (anche se poi potrebbe arrivare) e non scatta la tutela. Per garantirsi dai danni commessi prima della stipula della polizza ma non noti al professionista, il contratto deve avere una garanzia pregressa o retroattiva.
Tempo
Se si è iniziata l’attività il primo gennaio 2007 e nel 2012 si stipula per la prima volta un’assicurazione professionale (oppure si sostituisce con un’altra compagnia quella acquistata in precedenza), bisogna acquistare una polizza che abbia almeno cinque anni di retroattività; in caso contrario si rischia di rimanere senza copertura, anche se si è pagato il premio alla compagnia. Se invece il professionista sta per terminare l’attività, è opportuno sottoscrivere la garanzia postuma o di ultrattività.
Se poi si cambia compagnia assicurativa negli anni, ecco che le cose si complicano perché la nuova polizza non accetta di aprire sinistri quando la richiesta di risarcimento è relativa a fatti o circostanze che l’assicurato poteva conoscere prima della sottoscrizione. E’ auspicabile, anche per stimolare la concorrenza, che si possa tutelare il professionista nel passaggio da una polizza ad un’altra, anche cambiando compagnia. L’articolo 166 del Codice delle assicurazioni afferma che il contratto assicurativo va redatto in modo chiaro ed esauriente per tutelare appieno gli assicurati.